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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06021/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che, nel giudizio di rinvio successivo all'annullamento parziale della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., ha disposto la confisca e devoluzione all'Erario di euro 33.580,00. Il ricorrente deduce violazione e erronea applicazione degli artt. 85-bis d.P.R. 309/1990 e 240-bis c.p., nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (lett. b ed e). In particolare contesta: 1) l'applicazione della presunzione di sproporzione/illecita accumulazione alle somme in contanti, sostenendo che la presunzione non dovrebbe operare per denaro contante e che va valutata la titolarità effettiva con esame probatorio degli elementi; 2) la mancata considerazione da parte del GIP di elementi che avrebbero dimostrato la titolarità delle somme in capo alla compagna Marzia Lisciandro o alla nonna Antonietti (tramite Tapella), inclusi atti di successione, estratti conto e dichiarazioni rese in sede di indagini difensive; 3) l'asserita illogicità della valutazione sulla sproporzione delle somme rispetto al tenore di vita e alle condizioni economiche del nucleo familiare e la non corretta valutazione delle dichiarazioni rese dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000,00. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che censuravano l'applicazione dell'art. 240-bis c.p. e la motivazione del GIP, evidenziando che: il GIP ha esposto chiaramente i riferimenti normativi e i principi relativi alla cosiddetta confisca allargata (art. 240-bis richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990); il denaro contante per sua natura non è suscettibile di "intestazione" o di interposizione fittizia come i beni mobili registrati/immobili; il GIP ha fatto riferimento al dato oggettivo del rinvenimento e sequestro del denaro in immobili nella disponibilità del ricorrente (parte delle somme rinvenute in Strada Crocetta, parte in Via Guicciardini e in mansarda) e ha valutato le dichiarazioni della difesa ritenendole non credibili alla luce della documentazione e della mancanza di tracciabilità. La Corte ha quindi confermato la legittimità della confisca dell'importo contestato e ha qualificato le censure come valutazioni rivalutative del merito istruttorio non idonee a fondare il ricorso in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato dal GIP per l'applicazione della normativa sulla confisca allargata prevista dal codice penale (art. 240-bis) nei reati in materia di stupefacenti; la Corte conferma che il rinvio operativo a tale norma è corretto nel caso concreto.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca per sproporzione/illecita accumulazione; la Corte rileva che la presunzione relativa di illecita accumulazione può operare anche con riferimento a somme in contanti e che, per il denaro contante, non è possibile fondare la difesa sulla "intestazione" fittizia come per beni registrati.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità dei motivi in cassazione (violazione di norme e motivazione); la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente manifestamente infondate e non idonee a superare i limiti di sindacato di legittimità.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'annullamento parziale della sentenza di applicazione della pena che aveva originato il giudizio di rinvio; contesto processuale del caso.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice contestata (detenzione di sostanze stupefacenti); fornisce il reato in relazione al quale è stata disposta la confisca allargata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La confisca allargata prevista dall'art. 240-bis c.p., richiamata dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, può essere applicata anche a somme in contanti se emerge sproporzione rispetto al reddito e al tenore di vita, non essendo il denaro contante suscettibile di "intestazione" come i beni registrati.
  • Quando è contestata la titolarità di somme in denaro, il giudice valuta nel complesso gli elementi oggettivi (perquisizione, luoghi di rinvenimento, entità e suddivisione delle somme) e la credibilità delle dichiarazioni offerte dalla difesa; l'assenza di documentazione probatoria e di tracciabilità rende fragile la pretesa di provenienza lecita.
  • Le censure in Cassazione che si limitano a rimettere in discussione la valutazione del fatto e della credibilità delle fonti senza dimostrare un vizio logico-giuridico nella motivazione sono normalmente considerate manifestamente infondate e non idonee ad ammettere il ricorso.
  • Strategia difensiva efficace in casi analoghi: acquisire e produrre documentazione probatoria oggettiva (estratti conto completi, prove di donazioni o successioni con tempistica coerente, contratti o documenti giustificativi di entrate in contanti), dimostrare tracciabilità e congruità rispetto al tenore di vita, documentare l'assenza di disponibilità effettiva dell'imputato su somme rinvenute in ambiti condivisi.
  • La distribuzione del denaro tra più immobili o la presenza di somme in locali utilizzati per l'attività di spaccio rafforzano l'argomentazione della sproporzione e dell'origine illecita; la difesa deve quindi contestare specificamente tali riscontri oggettivi con prove concrete.

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