Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05986/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per danneggiamento del dispositivo di controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) e per minacce a pubblico ufficiale. Due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver applicato l'aggravante/qualificazione dell'art. 625 n.7 ("esposizione alla pubblica fede"), che il ricorrente sostiene non sia compatibile con il braccialetto; (2) violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 336 cod. pen., per mancanza del dolo specifico diretto a costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto d'ufficio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del danneggiamento come reato commesso su cosa destinata a pubblico servizio (rientrante nelle fattispecie indicate dall'art. 625 n.7 e punita dall'art. 635, comma 2, n.1), con procedibilità d'ufficio. Ha altresì confermato la sussistenza del reato di minacce a pubblico ufficiale (art. 336), valutando che le minacce erano dirette a indurre gli agenti a non applicare o a rimuovere il braccialetto e che erano integrate da espressioni intimidatorie idonee a incutere timore. Conseguentemente la condanna (pena di mesi sei di reclusione) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen.

    Sanziona il danneggiamento delle cose indicate nell'art. 625 n.7, comprese le cose destinate a pubblico servizio; per tali cose la procedibilità è d'ufficio

  • art. 625, n. 7, cod. pen.

    Elenca, tra le altre, le cose esposte alla pubblica fede e quelle destinate a pubblico servizio o utilità; il 'braccialetto elettronico' non è riconducibile all'esposizione alla pubblica fede ma può essere inquadrato come cosa destinata a pubblico servizio per la sua funzione di controllo

  • art. 336, cod. pen.

    Reprime le minacce al pubblico ufficiale idonee a costringerlo a compiere o omettere un atto d'ufficio; nel caso concreto la Corte ha ritenuto integrato il dolo specifico laddove le minacce miravano a ottenere la rimozione o il mancato riposizionamento del dispositivo

  • decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31

    art. 1, comma 1, lettera b)

    Ha modificato l'art. 635 (quinto comma) disponendo la procedibilità a querela per il danneggiamento di cose "esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede"; tale modifica non estende la querela alle cose destinate a pubblico servizio, che restano procedibili d'ufficio

  • art. 612, comma 2, cod. pen.

    Citato nella requisitoria per ipotesi di riqualificazione e per l'eventuale non procedibilità in assenza di querela; la Corte però ha ritenuto non applicabile tale limite alla fattispecie qualificata come danno a cosa destinata a pubblico servizio

Massime di principio

  • Quando si danneggia un dispositivo di controllo personale (es. braccialetto elettronico), la qualificazione rilevante è la funzione pubblicistica dell'oggetto: se è 'destinato a pubblico servizio' il danneggiamento è procedibile d'ufficio, mentre l'ipotesi "esposizione alla pubblica fede" (procedibile a querela dopo la riforma del 2024) è distinta e di più limitata applicazione
  • Per configurare il reato di minacce a pubblico ufficiale (art. 336) è necessario che le minacce siano idonee e dirette a costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto d'ufficio: la valutazione tiene conto del contenuto delle minacce, del contesto e di eventuali comportamenti precedenti dell'aggressore
  • La proprietà privata dell'oggetto danneggiato non esclude la rilevanza penale se l'oggetto è funzionale a un servizio pubblico: conta la destinazione e la funzione pubblicistica dell'oggetto più che la titolarità
  • Occorre verificare la normativa vigente alla data del fatto: modifiche legislative (es. d.lgs. 19/3/2024 n.31) possono mutare la procedibilità (querela vs d'ufficio) e vanno considerate nel valutare la perseguibilità del reato
  • In casi simili conviene articolare difese sia sulla qualificazione giuridica dell'oggetto (per contestare la destinazione a pubblico servizio) sia sulla sussistenza del dolo specifico per le minacce, mostrando assenza di finalità coercitiva o contestualizzando le espressioni minacciose

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.