Cassazione Penale, Sentenza n. 05986/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per danneggiamento del dispositivo di controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) e per minacce a pubblico ufficiale. Due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver applicato l'aggravante/qualificazione dell'art. 625 n.7 ("esposizione alla pubblica fede"), che il ricorrente sostiene non sia compatibile con il braccialetto; (2) violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 336 cod. pen., per mancanza del dolo specifico diretto a costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto d'ufficio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del danneggiamento come reato commesso su cosa destinata a pubblico servizio (rientrante nelle fattispecie indicate dall'art. 625 n.7 e punita dall'art. 635, comma 2, n.1), con procedibilità d'ufficio. Ha altresì confermato la sussistenza del reato di minacce a pubblico ufficiale (art. 336), valutando che le minacce erano dirette a indurre gli agenti a non applicare o a rimuovere il braccialetto e che erano integrate da espressioni intimidatorie idonee a incutere timore. Conseguentemente la condanna (pena di mesi sei di reclusione) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen.
Sanziona il danneggiamento delle cose indicate nell'art. 625 n.7, comprese le cose destinate a pubblico servizio; per tali cose la procedibilità è d'ufficio
art. 625, n. 7, cod. pen.
Elenca, tra le altre, le cose esposte alla pubblica fede e quelle destinate a pubblico servizio o utilità; il 'braccialetto elettronico' non è riconducibile all'esposizione alla pubblica fede ma può essere inquadrato come cosa destinata a pubblico servizio per la sua funzione di controllo
art. 336, cod. pen.
Reprime le minacce al pubblico ufficiale idonee a costringerlo a compiere o omettere un atto d'ufficio; nel caso concreto la Corte ha ritenuto integrato il dolo specifico laddove le minacce miravano a ottenere la rimozione o il mancato riposizionamento del dispositivo
decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31
art. 1, comma 1, lettera b)
Ha modificato l'art. 635 (quinto comma) disponendo la procedibilità a querela per il danneggiamento di cose "esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede"; tale modifica non estende la querela alle cose destinate a pubblico servizio, che restano procedibili d'ufficio
art. 612, comma 2, cod. pen.
Citato nella requisitoria per ipotesi di riqualificazione e per l'eventuale non procedibilità in assenza di querela; la Corte però ha ritenuto non applicabile tale limite alla fattispecie qualificata come danno a cosa destinata a pubblico servizio
Massime di principio
- Quando si danneggia un dispositivo di controllo personale (es. braccialetto elettronico), la qualificazione rilevante è la funzione pubblicistica dell'oggetto: se è 'destinato a pubblico servizio' il danneggiamento è procedibile d'ufficio, mentre l'ipotesi "esposizione alla pubblica fede" (procedibile a querela dopo la riforma del 2024) è distinta e di più limitata applicazione
- Per configurare il reato di minacce a pubblico ufficiale (art. 336) è necessario che le minacce siano idonee e dirette a costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto d'ufficio: la valutazione tiene conto del contenuto delle minacce, del contesto e di eventuali comportamenti precedenti dell'aggressore
- La proprietà privata dell'oggetto danneggiato non esclude la rilevanza penale se l'oggetto è funzionale a un servizio pubblico: conta la destinazione e la funzione pubblicistica dell'oggetto più che la titolarità
- Occorre verificare la normativa vigente alla data del fatto: modifiche legislative (es. d.lgs. 19/3/2024 n.31) possono mutare la procedibilità (querela vs d'ufficio) e vanno considerate nel valutare la perseguibilità del reato
- In casi simili conviene articolare difese sia sulla qualificazione giuridica dell'oggetto (per contestare la destinazione a pubblico servizio) sia sulla sussistenza del dolo specifico per le minacce, mostrando assenza di finalità coercitiva o contestualizzando le espressioni minacciose
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05968/2026 del 13/02/2026
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05983/2026 del 13/02/2026
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05988/2026 del 13/02/2026
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05991/2026 del 13/02/2026
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05992/2026 del 13/02/2026
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05993/2026 del 13/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →