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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05988/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (detenzione e cessione di eroina e cocaina). Motivi: 1) vizio di motivazione per mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità), contestando il riferimento alla somma di euro 510 ritenuta non collegata alla condotta; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per omissione dell'applicazione della riduzione di pena dovuta alle circostanze attenuanti generiche, che il Tribunale aveva riconosciuto ma la Corte d'appello non aveva concretamente scontato; 3) mancata motivazione circa l'applicazione delle attenuanti generiche alla pena pecuniaria (calcolo della multa).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il primo motivo infondato (escludendo l'attenuante di cui all'art. 62, n.4 per il carattere professionale dell'attività di spaccio, desunto dalla reiterazione, dalle dosi e dalla somma rinvenuta) e ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello ha errato nel ritenere che il Tribunale si fosse riferito ad una pena di base diversa dal "minimo edittale"; in conseguenza di ciò la Corte d'appello ha applicato una pena base superiore e non ha operato la riduzione per le attenuanti generiche riconosciute in primo grado, violando il divieto di reformatio in pejus. La sentenza impugnata è quindi annullata in relazione alla determinazione della pena e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello per nuova determinazione della pena partendo dal minimo edittale allora vigente (mesi sei di reclusione ed euro 1.032 di multa per il fatto commesso il 18/09/2023), applicando la riduzione per le attenuanti generiche nella misura congrua e la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato; il terzo motivo è assorbito e la Corte di appello dovrà in sede di rinvio rideterminare anche la multa coerentemente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    riferimento al reato di detenzione e cessione di stupefacenti (comma 5) e al minimo edittale vigente al 18/09/2023: mesi 6 e euro 1.032 di multa

    La norma incriminatrice disciplina la fattispecie contestata; la Corte sottolinea che la determinazione della pena deve prendere come riferimento il minimo edittale vigente al momento del fatto e che tale riferimento non può essere sostituito dalla Corte d'appello con una pena base superiore

  • Codice penale, art. 62, n. 4

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità

    Il riconoscimento richiede che il lucro conseguito o perseguito e il danno/pericolo arrecato siano di speciale tenuità; nelle fattispecie di stupefacenti va valutato non solo il profitto effettivamente conseguito dalla singola cessione ma anche il lucro perseguito e la gravità/evento pericoloso legato alla condotta (quantitativi detenuti, reiterazione, professionalità dell'attività di spaccio)

  • Sezioni Unite, n. 24990 del 30/01/2020 (Dabo), Rv. 279499

    massima di giurisprudenza citata nella decisione

    Principio secondo cui, in materia di stupefacenti, per l'applicazione dell'art. 62, n.4 occorre valutare sia l'entità del profitto effettivamente conseguito sia quello perseguito e la gravità dell'evento

  • Principio del divieto di reformatio in pejus

    La Corte rammenta che l'appello non può comportare un peggioramento della posizione dell'imputato rispetto alla determinazione della pena operata in primo grado; la Corte d'appello non poteva adottare una pena base più alta di quella desunta dal Tribunale

Massime di principio

  • In ipotesi di richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p. nei reati di stupefacenti bisogna documentare non solo l'esiguo profitto della singola cessione ma anche l'assenza di una 'professionalità' nell'attività di spaccio e l'irrilevanza del pericolo arrecato: la valutazione deve considerare quantità detenute, ripetizione delle cessioni e modalità operative.
  • Se il giudice di primo grado riconosce circostanze attenuanti generiche, la loro incidenza deve risultare esplicitamente applicata nella determinazione della pena; l'appello non può ignorare o elidere tale riduzione senza motivazione precisa.
  • La Corte d'appello non può aumentare la pena base rispetto a quanto delineato dal Tribunale (divieto di reformatio in pejus); ogni ricalcolo della pena in sede di appello deve rispettare i riferimenti edittali vigenti al momento del fatto e la motivazione del primo giudice.
  • Nella determinazione della multa e della sua riduzione per attenuanti, il giudice deve indicare chiaramente il punto di partenza (minimo edittale o pena base), il criterio di calcolo e le percentuali di riduzione applicate, per consentire verifica in eventuale gravame.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, errori di calcolo o di interpretazione della motivazione del primo grado (es. confusione tra "minimo edittale" e "pena dopo attenuanti") possono legittimare l'annullamento limitato alla determinazione della pena con rinvio per nuovo esame.

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