Cassazione Civile, Ordinanza n. 29535/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di una fideiussora per il pagamento di oltre 941 mila euro, somma riferita a garanzie prestate a favore di una società debitrice principale. In opposizione, il decreto era stato revocato per tardiva notificazione, ma era stato comunque accertato il credito. In appello la fideiussora aveva chiesto la sospensione ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di un diverso giudizio avanti al Tribunale di Roma sulla nullità di alcune clausole del medesimo schema fideiussorio, sostenendo che tale giudizio fosse pregiudiziale rispetto alla verifica della decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. e che, in mancanza di iniziativa giudiziale tempestiva contro il debitore principale, la banca fosse decaduta dalla garanzia. Deduceva inoltre che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sufficiente una mera richiesta scritta di pagamento, nonostante la clausola fosse stata colpita da nullità parziale, e che avesse fatto riferimento a una richiesta del 2017 incompatibile con il precedente decreto ingiuntivo. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’onere della prova, contestando la documentazione bancaria posta a base del credito: sosteneva che gli estratti conto prodotti non fossero coerenti con la data di apertura del conto corrente e che, essendo il contratto soggetto a forma scritta, la banca non potesse fondare la pretesa su movimentazioni anteriori al contratto indicato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile, affermando che la nullità della clausola derogatoria dello schema ABI non si identifica con la decadenza ex art. 1957 c.c. e che, comunque, la decisione impugnata era coerente con il principio secondo cui è sufficiente, per evitare la decadenza, una richiesta scritta di pagamento nel termine semestrale, senza necessità di azione giudiziale. Ha ritenuto il secondo motivo infondato, perché la doglianza sulla documentazione bancaria era generica e la giurisprudenza consente di utilizzare gli estratti conto come prova del credito nel giudizio di opposizione, ove non siano specificamente contestati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, poiché la questione della nullità della clausola fideiussoria e quella della decadenza ex art. 1957 c.c. sono concettualmente distinte e, nel caso concreto, la corte d'appello aveva correttamente valorizzato la presenza di una richiesta scritta di pagamento inviata dalla banca entro il termine utile. Ha inoltre reputato infondato il secondo motivo, osservando che la contestazione sulla prova del credito era generica e che gli estratti conto erano idonei a provare l'ammontare del credito in assenza di specifica contestazione della loro conformità alle scritture contabili. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente; nessuna pronuncia sulle spese nei confronti dell'intimata non costituita.
Norme richiamate
La sospensione necessaria per pregiudizialità tecnica non è dovuta quando la questione dedotta non integri un antecedente logico-giuridico in senso tecnico tale da creare rischio di conflitto di giudicati.
Richiamato insieme all'art. 295 c.p.c. per sostenere la richiesta di sospensione, ma non accolto poiché mancava una vera pregiudizialità tecnica.
Invocato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione del contratto di fideiussione, ma la censura non è stata accolta.
Per evitare la decadenza del fideiussore è sufficiente che il creditore invii al debitore principale e/o al fideiussore una richiesta scritta di pagamento entro il termine semestrale; non è necessaria la proposizione di una domanda giudiziale. La nullità della clausola derogatoria non coincide con la questione della decadenza, che attiene alle modalità di integrazione del contratto dopo la nullità parziale.
La censura che si limita ad allegazioni assertive, senza adeguata specificazione e confutazione degli accertamenti di merito, viola l'onere di specificità del ricorso per cassazione.
Richiamato per la contestazione sull'onere probatorio relativo alla prova del credito, ma la Corte ha ritenuto che tale onere fosse stato assolto mediante gli estratti conto non specificamente contestati.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova documentale del credito bancario, ma la Corte ha confermato la sufficienza degli estratti conto non specificamente contestati.
La corte territoriale ha ritenuto inammissibile in appello la nuova contestazione sulla documentazione contabile; la Cassazione ha comunque valorizzato la genericità della censura.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale la prova del credito può essere valutata sulla base della documentazione prodotta.
Richiamato in relazione alla tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, che aveva comportato la revoca del decreto pur non incidendo sull'accertamento del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Citata quale norma che ha modificato l'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità tecnica in senso stretto; non basta la semplice connessione tra due giudizi o l'eventualità di esiti tra loro non perfettamente sovrapponibili.
- La nullità di clausole fideiussorie conformi allo schema ABI non si identifica con la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.: quest'ultima riguarda il modo in cui il credito deve essere fatto valere dopo l'invalidità parziale e può essere evitata mediante una richiesta scritta di pagamento tempestiva.
- Ai fini dell'art. 1957 c.c. non è necessario che il creditore promuova entro sei mesi un'azione giudiziale o esecutiva; è sufficiente una richiesta scritta al debitore principale o al fideiussore, se effettuata nel termine.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gli estratti conto bancari possono costituire prova idonea dell'ammontare del credito, purché il debitore o fideiussore formuli una contestazione specifica della loro conformità alle scritture contabili.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: contestazioni generiche sulla mancanza di prova o sulla ricostruzione documentale non sono idonee a scalfire l'accertamento di merito.
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