Cassazione Civile, Ordinanza n. 18952/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
Gli acquirenti avevano acquistato, con separati atti di compravendita, diverse porzioni immobiliari all'interno di un residence edificato dalla controparte e lamentavano vizi e difformità sia delle unità esclusive sia delle parti comuni. Chiedevano il risarcimento dei danni, quantificati sulla base della consulenza tecnica svolta in un accertamento tecnico preventivo. In primo grado la domanda era stata rigettata per prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.; in appello i soccombenti censuravano tale decisione e, in cassazione, deducevano tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per asserita diversità della composizione del collegio tra precisazione delle conclusioni e deliberazione, in violazione degli artt. 158 e 276 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 1669 e 2943 c.c., sostenendo che la prescrizione fosse stata interrotta già al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in applicazione della regola della scissione degli effetti della notificazione; 3) violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva condannato gli appellanti anche alle spese del primo grado e dell'a.t.p., pur in assenza di appello incidentale della controparte su quel capo della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo. Ha ritenuto infondata la censura sulla composizione del collegio, accertando dagli atti che il collegio che aveva assistito alla precisazione delle conclusioni era lo stesso che aveva deliberato la sentenza. Ha poi confermato che, trattandosi di azione risarcitoria soggetta all'art. 1669 c.c. non azionabile solo con un atto processuale, la prescrizione si interrompeva solo quando l'atto fosse pervenuto al destinatario, e non già al momento della consegna all'ufficiale giudiziario. Ha invece accolto il terzo motivo: poiché la controparte in appello aveva chiesto solo il rigetto del gravame con vittoria di spese, senza impugnare in via incidentale la compensazione delle spese di primo grado, la Corte d'appello non poteva d'ufficio riformare quel capo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, è stata eliminata la condanna degli appellanti al rimborso delle spese del primo grado e dell'a.t.p.; le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
L'azione per gravi difetti dell'edificio era considerata soggetta al termine annuale di prescrizione richiamato dalla decisione di merito; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la prescrizione non fosse stata interrotta in tempo utile secondo le regole applicabili agli atti sostanziali.
La norma sull'interruzione della prescrizione non consente di anticipare automaticamente al momento della consegna all'ufficiale giudiziario gli effetti interruttivi quando il diritto sia fatto valere con atto sostanziale non necessariamente processuale.
Invocato per denunciare un vizio della composizione del collegio giudicante; la censura è stata respinta perché non risultava alcuna alterazione della composizione tra udienza di precisazione delle conclusioni e deliberazione.
La deliberazione deve avvenire da parte dei giudici che hanno assistito alla discussione/precisazione delle conclusioni; nel caso concreto tale identità soggettiva è stata riscontrata.
Nel giudizio di appello il collegio che decide deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali si è svolta l'ultima attività processuale; nel caso concreto il requisito è risultato rispettato.
Le spese seguono la soccombenza, ma la loro regolazione va compiuta nel rispetto delle regole sull'impugnazione del relativo capo della sentenza.
La disciplina della compensazione delle spese non consente al giudice d'appello di modificare d'ufficio un capo non devoluto, se la sentenza viene confermata e il capo sulle spese non è specificamente impugnato.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda o su capi non devoluti; la condanna alle spese di primo grado e dell'a.t.p. è stata eliminata perché pronunciata oltre il perimetro dell'impugnazione.
La Corte ha cassato la sentenza nei limiti del motivo accolto e ha deciso nel merito, eliminando direttamente il capo relativo alle spese senza rinvio.
Richiamato nella fase camerale per la proposta del relatore sulla manifesta infondatezza di uno dei motivi.
Norma sul procedimento camerale in Cassazione utilizzata per la fissazione dell'adunanza.
comma 1-quater; comma 1-bis
La Corte ha escluso, per effetto dell'accoglimento parziale del ricorso, i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Richiamato per individuare il momento di deposito dell'ordinanza di rigetto del reclamo nel procedimento cautelare antecedente al giudizio di merito.
Massime di principio
- Quando si denuncia in cassazione la nullità della sentenza per mutamento della composizione del collegio, la censura è infondata se dagli atti risulta che i giudici che hanno deliberato coincidono con quelli che hanno assistito all'ultima attività processuale rilevante.
- Nelle controversie soggette a prescrizione e fondate su atto sostanziale recettizio, l'effetto interruttivo si produce, di regola, solo al momento in cui l'atto perviene al destinatario; la consegna all'ufficiale giudiziario non basta, salvo ipotesi in cui il diritto sia azionabile solo tramite atto processuale.
- In grado di appello, il giudice può rideterminare le spese processuali d'ufficio solo se riforma la decisione di merito; se invece conferma la sentenza impugnata, il capo sulle spese può essere modificato solo se specificamente devoluto con motivo di impugnazione.
- La pronuncia sulle spese non può estendersi oltre il devoluto: in assenza di impugnazione incidentale sul capo relativo alle spese di primo grado, il giudice d'appello non può riformarlo d'ufficio.
- rami
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