Sentenza del 29/07/2016 n. 15861 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.F. aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta in eccesso dal datore di lavoro sull'incentivo all'esodo corrisposto il 31 dicembre 2000, quando aveva 53 anni. Il trattamento agevolato previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, era stato ritenuto discriminatorio perché riconosceva condizioni più favorevoli alle donne ultracinquantenni rispetto agli uomini, per i quali era previsto il requisito dei 55 anni. Il contribuente sosteneva che il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso dovesse decorrere dalla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che aveva accertato la discriminazione, e non dalla data della ritenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano e ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria di rimborso. Ha stabilito che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, anche quando l'imposta sia stata applicata sulla base di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Poiché le ritenute erano state effettuate nel 2001, il rimborso doveva essere richiesto entro il 2005; le istanze del 15 giugno 2006 e del 7 agosto 2009 erano quindi tardive. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, oggi art. 19
Prevedeva un regime fiscale agevolato per gli incentivi all'esodo, con requisiti anagrafici differenziati per uomini e donne.
La disposizione è stata ritenuta discriminatoria in ragione del diverso requisito di età previsto per uomini e donne.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Il termine per chiedere il rimborso decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata".
Il termine decadenziale di 48 mesi decorre dalla ritenuta o dal versamento originario, anche se l'illegittimità della norma applicata viene accertata solo successivamente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Direttiva CEE 76/207 del 9 febbraio 1976
È stata richiamata quale fonte del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione basata sul sesso.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-207/05 del 21 luglio 2005
Ha accertato la discriminazione derivante dal diverso trattamento fiscale degli incentivi all'esodo per uomini e donne, ma non ha fatto decorrere da tale pronuncia il termine per chiedere il rimborso.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13676 del 16 giugno 2014
Ha chiarito che l'efficacia retroattiva delle pronunce europee incontra il limite dei rapporti già esauriti per decadenza o prescrizione; l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici prevale sull'eventuale decorrenza del termine dalla pronuncia europea.
Massime di principio
- Quando un tributo o una ritenuta è successivamente dichiarato contrario al diritto dell'Unione europea, il termine per chiederne il rimborso decorre normalmente dal versamento o dalla ritenuta originaria, non dalla successiva sentenza europea.
- Una pronuncia della Corte di giustizia può riconoscere l'illegittimità della norma applicata, ma non riapre automaticamente i termini per i rapporti già definitivamente esauriti per intervenuta decadenza o prescrizione.
- Per evitare la decadenza, il contribuente deve presentare la domanda di rimborso entro il termine previsto dalla normativa vigente, anche se il fondamento europeo della richiesta non è ancora stato definitivamente accertato.
- Il principio di certezza dei rapporti giuridici, particolarmente rilevante in materia tributaria, impedisce in generale di mantenere indefinitamente aperti i termini per il rimborso.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia la data del versamento o della ritenuta sia il termine decadenziale applicabile, senza presumere che il termine inizi dalla successiva dichiarazione di illegittimità della norma.
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