Cassazione Penale, Sentenza n. 26568/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione della sua responsabilità e all'attribuzione, a suo carico, di concorso nel reato disciplinato dal d.lgs. 286/1998. Ha sostenuto che dalle prove risulterebbe soltanto che non aveva viaggiato sottocoperta e che gli oggetti sequestrati (due cellulari, due coltelli e uno sfollagente) erano personali e appena riconsegnati dagli autori del reato; ha altresì dedotto che avrebbe avuto un trattamento di favore pagando una somma maggiore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione coerente e completa, replicando alle censure già sollevate in appello, fondata sull'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni che hanno riconosciuto il ricorrente, sul sequestro degli oggetti (in particolare lo sfollagente utilizzato per costringere i migranti sotto coperta) e sulla circostanza della nazionalità del ricorrente (turco, come gli altri due scafisti, mentre i trasportati erano egiziani). La decisione conferma dunque la responsabilità come già valutata in primo e secondo grado (fatta salva la parziale riforma di merito che aveva escluso l'aggravante e rideterminato la pena). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione), art. 12
La norma è stata applicata per configurare il reato di favoreggiamento/traffico di migranti; la Corte di merito ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente ai fatti puniti dal citato articolo (commi 1 e 1-bis, con riferimento al comma 3 lettere a), b), c) ed e)), escludendo solo la specifica circostanza aggravante del comma 3-ter.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
Richiamato come limite del sindacato di legittimità: la Cassazione verifica solo se i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi, interpretato correttamente le prove e motivato logicamente le conclusioni, non procede a un nuovo esame del merito.
Codice di procedura penale, artt. 125 comma 3, 192, 546 comma 1 lett. e)
Richiamati dal ricorrente nella doglianza sulla motivazione e sull'individuazione della responsabilità; la Corte ha ritenuto tali censure infondate in quanto la motivazione di merito ha risposto adeguatamente agli elementi probatori.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, essendosi riscontrati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Richiamato in rapporto alla contestazione di concorso nel reato (concorso nel delitto), la giurisdizione di merito ha ritenuto integrata la partecipazione in concorso sulla base degli elementi probatori.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione integrale delle prove, ma controlla se i giudici abbiano esaminato gli elementi e motivato in modo logico e sufficiente.
- Il riconoscimento da parte di testimoni unito al rinvenimento di oggetti pertinenti all'azione criminosa (es. strumenti usati per coartare le vittime) può costituire base sufficiente per ritenere la responsabilità del soggetto, anche in assenza di prove dirette della condotta sottocoperta.
- La circostanza che gli oggetti sequestrati siano contenuti nello zaino del sospettato e l'inverosimiglianza della spiegazione fornita possono rafforzare la valutazione di responsabilità anche se l'imputato sostiene che gli oggetti erano personali o appena riconsegnati.
- La concordanza di elementi fattuali 'circostanziali' (nazionalità comune con altri imputati, ruolo organizzativo dedotto dal comportamento e dagli strumenti in possesso) può integrare un quadro probatorio idoneo a sostenere l'accusa.
- Un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura dell'istruttoria, senza segnalare vizi formali o errori di diritto, rischia l'inammissibilità: le critiche sulla mera valutazione della prova sono difficili da accogliere in Cassazione.
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