Cassazione Civile, Ordinanza n. 24618/2023 del 14/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro a termine nel settore del trasporto aereo. Dopo che il tribunale aveva ritenuto decaduto il lavoratore dall'impugnazione dei primi tre contratti e aveva invece dichiarato illegittima la clausola appositiva del termine dell'ultimo contratto, la corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del termine per genericità della causale ('implementazione di nuovi processi operativi in funzione della rinnovata logistica per le aree di smistamento bagagli in transito e del dispatching'), rilevando anche la divergenza tra causale contrattuale e difese della società e l'indimostrata connessione causale tra ragioni addotte e assunzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001, degli artt. 2697 e 1362 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe valutato d'ufficio la genericità della clausola oltre i limiti delle allegazioni del lavoratore e che la causale non era stata contestata in tali termini; (2) violazione delle medesime norme per la mancata ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare le ragioni dell'assunzione, censura che in realtà mirava a ottenere un riesame del materiale probatorio; (3) omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la corte territoriale non avesse esaminato il materiale probatorio relativo alla causale dell'assunzione. La Corte di cassazione ha ritenuto che la valutazione della rispondenza della causale ai requisiti legali implicasse un'attività interpretativa riservata al giudice di merito, non sindacabile nei termini dedotti, che la doglianza sulla prova testimoniale tendeva inammissibilmente a una rivalutazione del merito e che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non dell'intero compendio probatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la sussistenza di ultrapetizione nella valutazione della clausola appositiva del termine, ha dichiarato inammissibile la censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale perché diretta al riesame del merito, e ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico specifico e decisivo, non l'intero materiale istruttorio. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La clausola appositiva del termine deve essere sorretta da una causale specifica e idonea; la sua rispondenza ai criteri legali è oggetto di valutazione giudiziale.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo: la critica si traduceva in realtà in una contestazione della valutazione di merito e della prova.
Le censure sulla causale implicano interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito salvo violazione dei canoni ermeneutici.
Il giudice può valutare gli elementi documentali e processuali anche se le parti propongono una diversa lettura; non vi è ultrapetizione solo perché la qualificazione giuridica svolta dal giudice differisce da quella della parte.
Richiamato in relazione alla censura sulla prova, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente diretta a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere il riesame del merito o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omesso esame dell'intero compendio probatorio.
art. 13, comma quater, d.p.r. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove: se la censura mira in sostanza a una diversa lettura del materiale istruttorio, essa è inammissibile.
- La verifica della specificità e della idoneità della causale apposta a un contratto a termine implica un'attività di interpretazione e accertamento di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Non integra ultrapetizione il fatto che il giudice qualifichi giuridicamente in modo diverso dai litiganti i fatti e gli atti dedotti, purché non attribuisca un bene della vita diverso o maggiore di quello domandato.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, discusso e decisivo, la cui considerazione certa e non meramente possibile avrebbe condotto a una decisione diversa; non è sufficiente lamentare l'omessa valutazione di tutta la prova.
- Chi censura in cassazione il rigetto di un mezzo istruttorio deve indicare specificamente il mezzo di prova, il suo contenuto e la decisività dell'omissione, dimostrando il nesso causale tra il mancato ingresso della prova e l'errore decisorio.
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