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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36160/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il consorzio, dopo aver gestito un percorso archeologico attrezzato nell'ambito di una concessione regionale, ha chiesto la condanna della Regione al pagamento di una somma a ristoro dei costi sostenuti per la gestione del servizio. Il tribunale aveva rigettato la domanda di adempimento contrattuale per difetto di contratto scritto e dichiarato inammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa perché proposta tardivamente. In appello, la domanda ex art. 2041 c.c. è stata ritenuta ammissibile ma rigettata per difetto di prova dell'impoverimento, poiché non era stato dimostrato il pagamento delle fatture ai fornitori. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 167 c.p.c. e 2041 c.c., sostenendo che i fatti allegati e non contestati dovessero considerarsi pacifici e che la Regione avesse ammesso sia l'esecuzione del servizio sia l'importo dei costi; con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente o perplessa ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., contestando il mancato operare del principio di non contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che il principio di non contestazione opera solo per fatti a conoscenza della controparte o comunque da essa conoscibili; quando si tratti di circostanze interne a rapporti con terzi, come il pagamento di fatture emesse da fornitori del ricorrente, chi invoca la non contestazione deve allegare e dimostrare che la controparte ne fosse a conoscenza, indicando anche le modalità di conoscenza. Poiché il ricorrente non aveva allegato tale conoscenza in capo alla Regione, la Corte ha ritenuto corretto escludere che il pagamento potesse dirsi provato per non contestazione e ha confermato il difetto di prova dell'impoverimento, presupposto dell'azione di arricchimento senza causa. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa richiede la prova dell'impoverimento dell'attore e del correlativo arricchimento del convenuto; in difetto di prova dei costi sostenuti, la domanda non può essere accolta.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che fonda la pretesa sul sostenimento di costi deve provare i fatti costitutivi del proprio impoverimento.

  • art. 115 c.p.c.

    i fatti allegati da una parte e non contestati dalle controparti devono considerarsi pacifici

    La non contestazione esonera dalla prova solo per fatti noti o conoscibili dalla controparte; non si estende a circostanze estranee alla sua diretta percezione senza specifica allegazione della conoscenza.

  • art. 167 c.p.c.

    Rilevante nel dedotto vizio processuale sulla contestazione dei fatti allegati in giudizio.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello come apparente o incomprensibile, censura poi respinta.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre il vizio di motivazione apparente, escluso dalla Corte di cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma del motivo di ricorso per vizio di motivazione dedotto dal ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione opera soltanto rispetto a fatti che rientrano nella sfera di conoscenza o di normale conoscibilità della parte onerata della contestazione; non copre automaticamente fatti interni a rapporti con terzi o comunque estranei alla diretta percezione della controparte.
  • Chi invoca la non contestazione deve allegare in modo specifico che la controparte conosceva il fatto asseritamente non contestato, indicando se necessario le modalità di tale conoscenza; in difetto, il fatto resta nel thema probandum.
  • Nell'azione di arricchimento senza causa, l'attore deve provare il proprio impoverimento e il relativo arricchimento altrui; la mancata prova dei costi sostenuti impedisce l'accoglimento della domanda.
  • La censura di motivazione apparente non è fondata quando la decisione impugnata spiega, sia pure sinteticamente, perché il principio di non contestazione non sia applicabile al fatto dedotto, in ragione della sua estraneità alla sfera conoscitiva della controparte.

Come è indicizzato

MaterieProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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