Cassazione Civile, Ordinanza n. 35261/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
I ricorrenti avevano prestato fideiussione in favore di una società cooperativa; nei loro confronti era stato ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo debitore risultante da un conto anticipi fatture e da un conto corrente. Essi avevano proposto opposizione, insieme alla cooperativa, ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale, con condanna al pagamento di una somma ridotta. In appello la decisione era stata parzialmente riformata con rideterminazione dei saldi dei conti e condanna dei fideiussori nei limiti della garanzia fino a euro 51.645,00. Contro tale sentenza i due fideiussori avevano proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione il difensore dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando venuto meno l'interesse ad agire per intervenuta bonaria composizione della controversia; la controricorrente ha aderito alla rinuncia, dando atto dell'intervenuta transazione già eseguita e chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell'adesione della controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite come concordemente richiesto dalle parti. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata o comunque non contrastata nei termini rilevanti, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è di stretta interpretazione e vale solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, specie se accompagnata dall'adesione della controparte e da una transazione già eseguita, determina l'estinzione del giudizio.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente in cassazione non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché la disciplina ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- Quando le parti, dopo la proposizione del ricorso, raggiungono un accordo transattivo e chiedono concordemente la compensazione delle spese, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
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