Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35261/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

I ricorrenti avevano prestato fideiussione in favore di una società cooperativa; nei loro confronti era stato ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo debitore risultante da un conto anticipi fatture e da un conto corrente. Essi avevano proposto opposizione, insieme alla cooperativa, ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale, con condanna al pagamento di una somma ridotta. In appello la decisione era stata parzialmente riformata con rideterminazione dei saldi dei conti e condanna dei fideiussori nei limiti della garanzia fino a euro 51.645,00. Contro tale sentenza i due fideiussori avevano proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione il difensore dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando venuto meno l'interesse ad agire per intervenuta bonaria composizione della controversia; la controricorrente ha aderito alla rinuncia, dando atto dell'intervenuta transazione già eseguita e chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell'adesione della controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite come concordemente richiesto dalle parti. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata o comunque non contrastata nei termini rilevanti, comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è di stretta interpretazione e vale solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, specie se accompagnata dall'adesione della controparte e da una transazione già eseguita, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente in cassazione non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché la disciplina ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
  • Quando le parti, dopo la proposizione del ricorso, raggiungono un accordo transattivo e chiedono concordemente la compensazione delle spese, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.