Cassazione Civile, Ordinanza n. 14661/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva intimato atto di precetto nei confronti della società per il pagamento di una somma complessiva di euro 1.465.488,14, fondata su una precedente sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inefficace il licenziamento intimatogli nel 1994. La società aveva proposto opposizione al precetto; il Tribunale, sulla base di consulenza contabile, aveva accolto parzialmente l'opposizione riducendo l'importo dovuto. In appello la Corte territoriale, disponendo rinnovazione della consulenza, aveva confermato sostanzialmente l'esito di primo grado, ritenendo corrette le conclusioni contabili e che l'importo dovuto fosse già stato sostanzialmente soddisfatto da quanto versato dalla società. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva due motivi, entrambi formalmente fondati su violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e sui nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamentando contraddittorietà, travisamento e incongruenze contabili, nonché l'assenza di adeguata motivazione della sentenza d'appello per adesione alle consulenze tecniche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che le censure che evocavano il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano comunque inammissibili nel caso di c.d. doppia conforme, non essendo stati indicati e confrontati i diversi presupposti fattuali delle decisioni di primo e secondo grado; dall'altro, che la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. era stata impropriamente veicolata come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale, mentre avrebbe dovuto essere dedotta come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che le doglianze miravano in realtà a ottenere un sindacato di merito sugli accertamenti contabili compiuti concordemente dai giudici di merito, estraneo al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato integra un error in procedendo che va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale.
Il ricorso non può essere costruito come censura di violazione di legge o di motivazione per contestare in realtà la ricostruzione del fatto e gli accertamenti di merito.
Il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione contro sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado quando ricorre la c.d. doppia conforme, salvo l'onere di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Preclude la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nei casi di doppia conforme, se il fatto è stato ricostruito nei medesimi termini nei due gradi di merito.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012
È richiamato quale norma di raccordo temporale per l'applicazione del regime limitativo del vizio motivazionale in cassazione.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
La causa è stata trattata secondo il rito camerale non partecipato con proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa o insufficiente motivazione non è deducibile quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado e la ricostruzione dei fatti è coincidente nei due gradi (c.d. doppia conforme), salvo che il ricorrente dimostri specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, extrapetizione o omessa pronuncia costituisce error in procedendo e deve essere denunciata come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge sostanziale o vizio di motivazione.
- Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o degli accertamenti tecnici e contabili compiuti dai giudici di merito, se la doglianza si risolve in una richiesta di riesame del materiale probatorio.
- Quando il motivo di ricorso è formulato in modo promiscuo e non correttamente sussunto nella specifica ipotesi di vizio dedotta, la censura è inammissibile per difetto di corretta impostazione del ricorso per cassazione.
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