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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29687/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Non ha pronunciato sulle spese perché la parte intimata è rimasta tale, e ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto il ricorso contro un decreto prefettizio di espulsione, emesso con concessione di un termine per la partenza volontaria. In fatto, la interessata ha sostenuto di essere entrata in Italia con visto Schengen uniforme il 27/07/2024 e di aver soggiornato nel territorio Schengen nei limiti dei 90 giorni su 180, poiché tra il 12/08/2024 e il 24/08/2024 sarebbe uscita dall'area Schengen recandosi in Thailandia; secondo tale ricostruzione, il termine di permanenza utile sarebbe scaduto soltanto il 06/11/2024, dunque dopo il decreto di espulsione del 29/10/2024. Con l'unico motivo, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per errato riparto dell'onere della prova: la Prefettura non avrebbe contestato la circostanza dell'uscita e del rientro, mentre la prova delle date di movimento non sarebbe stata nella sua disponibilità, essendo il passaporto in possesso della Questura, come da verbale di ritiro allegato al giudizio di merito. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sia per difetto di specificità e violazione del principio di autosufficienza, poiché non risultavano prodotti né il decreto di espulsione, né il verbale di ritiro del passaporto, né il ricorso di merito, né i biglietti aerei richiamati; sia perché la doglianza sull'art. 115 c.p.c. non era correttamente formulata, non essendo stata indicata l'utilizzazione da parte del giudice di prove non introdotte dalle parti, e la censura sull'art. 2697 c.c. non riguardava un reale errore di riparto dell'onere probatorio ma, al più, un apprezzamento del materiale istruttorio, sindacabile solo nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale tema della mancata disponibilità del passaporto sarebbe stato decisivo solo se fosse stata dimostrata la richiesta di esibizione all'amministrazione e la sua mancata ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    invocato dalla ricorrente per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per come formulata

  • art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6

    richiamato per il difetto di specificità e per la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, salvo fatti non contestati e notorio

  • art. 2697 c.c.

    la violazione sussiste solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento delle prove

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è il rimedio corretto per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio, non la violazione dell'art. 2697 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    base normativa per il contributo unificato e il suo eventuale incremento

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale norma inseritrice della disciplina sul raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se si deduce che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi consentiti, non già quando si contesti la valutazione delle prove o la mancata considerazione di elementi istruttori.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda esclusivamente l'erronea attribuzione dell'onere della prova; se la doglianza investe in realtà l'apprezzamento dell'esito probatorio o l'attendibilità dei documenti, la censura è inammissibile o comunque non riconducibile a tale norma.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: i documenti e gli atti su cui si fonda la censura devono essere specificamente indicati e, nei limiti richiesti, prodotti o localizzati nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Per dedurre un fatto decisivo non esaminato, occorre dimostrare che esso sia stato effettivamente discusso nel giudizio di merito e che abbia carattere decisivo; la sola allegazione della disponibilità del documento presso la controparte non basta se non si prova la previa richiesta di esibizione e l'eventuale mancata ottemperanza.
  • La non contestazione può rilevare nel processo, ma non consente di superare i requisiti di specificità del ricorso per cassazione né di supplire alla mancata produzione degli atti richiamati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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