Cassazione Civile, Ordinanza n. 19210/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di un verbale di constatazione relativo all'anno d'imposta 2007, l'ufficio contestò a un'associazione qualificata come ente non commerciale la mancanza dei requisiti formali e sostanziali per fruire del regime agevolato previsto per le associazioni sportive e, riqualificata la realtà organizzativa come società di fatto tra i gestori, emise un avviso di accertamento con maggiori imposte IRES e IRAP, rilievi IVA per operazioni non fatturate o non registrate, irregolarità contabili e sanzioni. I giudici di merito accolsero il ricorso dei contribuenti soffermandosi soltanto su un profilo formale, cioè l'iscrizione al CONI e la sua asserita surrogabilità mediante affiliazione a un ente di promozione sportiva. L'Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione denunciando nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di pronunciarsi su altre questioni ritualmente devolute con l'appello, in particolare sulla carenza dei requisiti sostanziali, sull'uso della denominazione prescritta a pena di decadenza e sulla effettiva democraticità della vita associativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando che la notificazione originaria era nulla ma sanata dalle successive rinnovazioni, e ha accolto il motivo unico. Ha infatti accertato che la sentenza impugnata si era pronunciata solo sul requisito formale dell'iscrizione al CONI, omettendo di esaminare le ulteriori censure e questioni devolute in appello dall'Agenzia. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini tutte le questioni rimaste inevase e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le agevolazioni fiscali per le associazioni presuppongono il rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina di settore.
art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
L'applicazione del regime agevolato/di esclusione in materia IVA richiede il rispetto delle condizioni normative previste per gli enti associativi.
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutte le questioni ritualmente devolute; l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio denunciato è stato qualificato come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Richiamato per la memoria difensiva depositata dai controricorrenti nel procedimento di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice deve esaminare tutte le questioni e le censure ritualmente devolute; la decisione che si soffermi solo su uno dei profili dedotti, lasciando inesaminati gli altri, è affetta da nullità per omessa pronuncia.
- In materia tributaria, la contestazione del regime agevolato riconosciuto agli enti associativi può fondarsi sia su difetti formali sia su carenze sostanziali; se tali profili sono devoluti all'appello, il giudice non può limitarne l'esame a un solo requisito formale.
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanabile mediante rinnovazione spontanea della notificazione alle parti presso i difensori costituiti, purché la rinnovazione intervenga tempestivamente.
- Nelle cause inscindibili, ai fini della tempestività del ricorso per cassazione è sufficiente che la notificazione sia avvenuta tempestivamente nei confronti di una sola delle controparti, ferma la necessità di integrare il contraddittorio verso le altre parti.
Come è indicizzato
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