Cassazione Civile, Ordinanza n. 04029/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità del contributo di solidarietà trattenuto dalla cassa professionale sulla pensione di un ex commercialista per due quinquenni (2009-2013 e 2014-2018). La Corte d'appello aveva confermato la condanna della cassa alla restituzione delle somme trattenute, ritenendo illegittime le decurtazioni operate sul trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo plurime violazioni di legge: in particolare il D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, il regolamento del regime previdenziale della cassa, art. 22, la delibera del 27 giugno 2013, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, la L. n. 201 del 2011, art. 24 e gli artt. 3, 23 e 38 Cost. La ricorrente sosteneva la legittimità del contributo in funzione dell'equilibrio di bilancio e della stabilità gestionale dell'ente previdenziale. Il pensionato ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito l'orientamento già consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, mediante atti regolamentari o deliberativi, trattenute o contributi di solidarietà su pensioni già liquidate in base ai criteri vigenti, perché tali interventi incidono su trattamenti già determinati e contrastano con il principio del pro rata; inoltre integrano una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., la cui istituzione spetta al legislatore. Le ulteriori argomentazioni della cassa, anche contenute nella memoria, sono state ritenute prive di elementi nuovi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto, se dovuto, il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
Non consente all'ente previdenziale privatizzato di introdurre trattenute su pensioni già determinate in base ai criteri applicabili, se ciò altera il principio del pro rata.
Regolamento del regime previdenziale della Cassa, art. 22
Non può legittimare un contributo di solidarietà che incida su trattamenti pensionistici già liquidati in modo incompatibile con il pro rata.
Delib. 27 giugno 2013
Non è idonea a fondare un prelievo patrimoniale su pensioni già determinate.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
Richiamata nel quadro normativo sul principio del pro rata e sui limiti agli interventi regolamentari degli enti previdenziali privatizzati.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
Richiamata tra le norme che delimitano l'ambito degli interventi dell'ente previdenziale.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
Richiamata a sostegno della disciplina invocata dalla cassa, ma non ritenuta sufficiente a legittimare il prelievo.
L. n. 201 del 2011, art. 24
Richiamata dalla ricorrente nel complesso delle norme dedotte, senza superare il divieto di incidere su pensioni già definite.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa elementi nuovi che inducano a modificare l'orientamento consolidato.
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà su pensioni già liquidate è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro del sistema previdenziale, senza esito favorevole al ricorso.
La Corte rinvia ai precedenti consolidati anche attraverso motivazione per relationem.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È posto a base del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, prelievi o trattenute che incidano su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, quando tali interventi alterino il principio del pro rata.
- Un contributo di solidarietà imposto su un trattamento pensionistico già determinato integra una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., e la relativa disciplina deve trovare fondamento in una legge, non in atti dell'ente.
- Il perseguimento dell'equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione non consente, di per sé, di derogare ai limiti legali e costituzionali posti alla modifica dei trattamenti pensionistici già in godimento.
- Quando il ricorso si limita a riproporre argomentazioni già esaminate dalla giurisprudenza consolidata senza introdurre elementi nuovi, la Corte può confermare l'orientamento precedente e rigettare le censure.
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