Cassazione Penale, Sentenza n. 18415/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la concessione della sospensione condizionale della pena. Il Procuratore Generale ha rilevato che l'imputato aveva già beneficiato in precedenza della sospensione condizionale per altra condanna (pena di mesi 6 e multa di euro 140), sostenendo la violazione degli artt. 164, comma 4 e 165, comma 2 (come richiamati nel ricorso) con la conseguente illegittimità della nuova concessione del beneficio senza aver subordinato tale beneficio all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1 del codice di rito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione della sospensione condizionale della pena. Ha rilevato che, essendovi stata una precedente fruizione della sospensione condizionale da parte dell'imputato, il giudice di merito avrebbe dovuto subordinare il nuovo beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1 del codice di procedura penale. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata nella parte relativa alla sospensione condizionale della pena e la causa è stata rinviata al Tribunale di Bergamo per un nuovo giudizio esclusivamente su quel punto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (illecita detenzione/in commercio di stupefacenti). La sentenza di primo grado ha condannato l'imputato per plurime violazioni di tale disposizione.
Codice penale, art. 164, comma 4
Richiamato nel ricorso del P.G. come norma rilevante nella valutazione delle circostanze connesse alla concessione dei benefici, sebbene la decisione si sia concentrata soprattutto sulle regole procedurali e sull'art. 165.
Codice di procedura penale, art. 165, comma 1
Prevede gli obblighi a cui il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena (adempimenti imposti al condannato). La Corte ha ritenuto che, avendo l'imputato già usufruito del beneficio, il giudice avrebbe dovuto imporre uno di tali obblighi.
Codice di procedura penale, art. 165, comma 2
Stabilisce la disciplina in presenza di una precedente fruizione della sospensione: la nuova concessione deve essere valutata con riferimento agli obblighi previsti dal comma 1. La Corte ha applicato questa regola per annullare la parte della sentenza che concedeva il beneficio senza subordinazioni.
Massime di principio
- Se l'imputato ha già in precedenza usufruito della sospensione condizionale della pena, il giudice che valuta una nuova concessione deve verificare e, se del caso, subordinare il beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1 c.p.p.
- La mera concessione ripetuta della sospensione condizionale senza imporre obblighi, quando è già intervenuta una precedente fruizione, può essere annullata in sede di impugnazione.
- In presenza di una precedente sospensione occorre accertare le condizioni e i tempi della precedente fruizione (durata, adempimenti, eventuale revoca) prima di concedere nuovamente il beneficio.
- La possibilità di concedere la sospensione non è esclusa da una precedente fruizione, ma il giudice deve motivare la scelta e valutare se imporre obblighi per evitare abusi o ripetizioni improprie del beneficio.
- In caso di errore procedurale nella concessione del beneficio (omissione dell'imposizione di obblighi quando necessario), la decisione può essere annullata limitatamente a quella statuizione e rinviata per nuovo esame.
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