Cassazione Penale, Sentenza n. 18405/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il procedimento riguarda la conferma in appello della responsabilità di Pozza Luigi per il reato previsto dall'art. 589-bis c.p. (omicidio/lesioni stradale con esito mortale) per avere invaso la corsia opposta e causato lo scontro mortale con un ciclista. Contestazioni principali: il Procuratore Generale ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'aggravante della "fuga" (art. 589-ter c.p.) e aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, lamentando carenze motivazionali e un errore nella valutazione dell'età dell'imputato (erroneamente indicata come 1932 invece del 1952). Le parti civili hanno chiesto il riconoscimento dell'aggravante 589-ter sostenendo che i rilievi tecnici, i danni al veicolo e l'abbigliamento vistoso della vittima dimostrano la consapevolezza dell'imputato e quindi la fuga volontaria.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale: ha annullato la sentenza d'appello limitatamente alle statuizioni relative all'aggravante dell'art. 589-ter c.p. (fuga) e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. La Cassazione ha ritenuto che l'esclusione dell'aggravante fosse un errore di diritto, poiché nel reato di fuga l'elemento psicologico può essere integrato anche dal dolo eventuale valutato al momento della condotta. Ha inoltre rilevato l'erronea valorizzazione dell'età nell'applicazione delle attenuanti generiche (dato di nascita indicato in modo errato). Viceversa i ricorsi delle parti civili sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di interesse all'impugnazione, e le parti civili sono state condannate alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Il fatto è stato qualificato come reato previsto dall'art. 589-bis (illecito connesso a incidenti stradali con esito lesioni/omicidio); la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per tale reato
art. 589-ter cod. pen.
La norma che punisce la fuga dopo un incidente. La Cassazione ribadisce che per integrare l'aggravante non è richiesto un dolo "specifico" distinto dal dolo eventuale: l'elemento soggettivo va valutato al momento della condotta e può consistere in dolo eventuale riguardo alla consapevolezza di aver provocato un incidente idoneo a cagionare danno e alla necessità di soccorso
art. 143 cod. strada
Violazione della disciplina della condotta di guida (es. invasione della corsia opposta) considerata colpa specifica ai fini della collisione
art. 140 e 141 cod. strada
Violazioni relative alla manovrabilità e alle misure di sicurezza nella guida: la mancata idoneità a compiere le manovre di emergenza e la condotta imprudente/negligente sono state ricondotte a responsabilità colposa
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Norme concernenti le circostanze attenuanti e i criteri di determinazione della pena; la Cassazione ha ritenuto erronea la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione basata su un dato anagrafico inesatto (età), con conseguente annullamento e rinvio
art. 189, commi 6 e 7, cod. strada (richiamato)
Riferimento giurisprudenziale sulla nozione di "fuga" dopo incidente: il dolo deve riguardare l'evento e il danno alle persone, ma tale consapevolezza può sussistere anche sotto forma di dolo eventuale
art. 585-ter cod. pen. (citato dalle parti civili)
La parte civile ha richiamato la norma (probabilmente intesa come riferimento all'aggravante di fuga/elemento soggettivo); la Cassazione ha però dichiarato inammissibile il loro ricorso per mancanza di interesse a impugnare dal punto di vista civile
Massime di principio
- Nel reato di fuga dopo incidente (art. 589-ter) l'elemento soggettivo deve essere valutato al momento in cui l'agente si allontana: è sufficiente il dolo eventuale, cioè la consapevolezza che la condotta possa aver causato un incidente idoneo a produrre lesioni e la necessità di soccorso
- Danni evidenti al veicolo, residui di colore dell'investito sul mezzo, il caricamento della vittima sul veicolo e l'abbigliamento vistoso della stessa sono elementi indiziari rilevanti per ritenere la consapevolezza dell'investitore e possono sostenere l'integrazione dell'aggravante della fuga
- La motivazione del giudice di merito deve essere coerente e non contraddittoria: valutazioni minimizzanti (es. sulla visibilità dei residui) contrastanti con altre affermazioni (es. gravità dei danni che giustificherebbero la verifica del mezzo) possono portare alla cassazione per vizi di motivazione
- L'errata indicazione di dati anagrafici rilevanti (es. età dell'imputato) può influire sulla valutazione delle circostanze attenuanti e determinare l'annullamento quando quel parametro è stato determinante nella concessione delle attenuanti
- Le parti civili hanno interesse ad impugnare la qualificazione penale della sentenza solo ove dimostrino che una diversa qualificazione possa concretamente incidere sulla quantificazione del danno risarcibile in sede civile; altrimenti il loro ricorso può essere dichiarato inammissibile
- In caso di annullamento parziale la Corte di Cassazione rinvia il giudizio per la nuova valutazione limitatamente alle questioni annullate, mentre le statuizioni non impugnate o non annullate restano confermate
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18402/2022 del 10/05/2022
- Sentenza penale · 10 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18403/2022 del 10/05/2022
- Sentenza penale · 10 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18404/2022 del 10/05/2022
- Sentenza penale · 10 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18407/2022 del 10/05/2022
- Sentenza penale · 10 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18408/2022 del 10/05/2022
- Sentenza penale · 10 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18410/2022 del 10/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →