Cassazione Penale, Sentenza n. 18407/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la responsabilità penale di Padula per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2‑bis, lett. c), c.d.s.), aggravato per avere provocato un incidente stradale e per l'ora notturna (fatto verificatosi ad Altissimo il 14/10/2016). Il ricorso svolgeva due motivi principali: (1) violazione di legge e vizi logici e di motivazione in relazione all'accertamento ematico effettuato in ospedale senza consenso e senza il corretto avviso, evocando inosservanza degli artt. 354 e 356 c.p.p.; (2) carenza della motivazione sulla pena e violazione degli artt. 132 e 133 c.p., poiché la Corte d'appello avrebbe motivato sinteticamente senza applicare i criteri previsti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata il 14/10/2021 (termine decennale decorrente dal fatto del 14/10/2016, senza periodi di sospensione). Avendo sussistito i presupposti ex art. 129 c.p.p., il Collegio ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre precisato che, una volta intervenuta la causa estintiva, non è necessario (e non è compatibile) l'esame di eventuali nullità o altre questioni sostanziali; non sono state ravvisate le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. Gli atti sono stati trasmessi al Prefetto di Vicenza per le determinazioni di competenza.
Norme richiamate
La fattispecie contestata al ricorrente è la guida in stato di ebbrezza aggravata (per aver provocato incidente e per l'ora notturna); la Corte ha preso atto della qualificazione del reato, ma non ha esaminato ulteriormente le censure sostanziali in presenza della prescrizione.
art. 129 Codice di Procedura Penale
Applicato per dichiarare l'estinzione del reato intervenuta successivamente alla sentenza impugnata (annullamento senza rinvio). La Corte ha precisato che, in presenza di causa estintiva, non si procede all'esame delle nullità o di altre questioni sostanziali; inoltre ha escluso l'assoluzione di merito ex comma 2 perché non sussistevano evidenze di insussistenza del fatto o della responsabilità.
art. 354 Codice di Procedura Penale
Richiamato dal ricorrente in relazione alla regolarità degli accertamenti ematici; la Corte di Cassazione non ha valutato il merito della questione a causa dell'intervenuta prescrizione.
art. 356 Codice di Procedura Penale
Richiamato in ordine alla mancata informazione/avviso al paziente al momento del prelievo; anche questo profilo non è stato esaminato nel merito per effetto dell'estinzione del reato.
art. 132 e art. 133 Codice Penale
Richiamati con riferimento alla censura sulla motivazione della pena: il ricorrente contestava la mancanza di applicazione dei criteri di individualizzazione della pena. La Corte ha ritenuto comunque che non ricorressero i presupposti per una pronuncia assolutoria e che la questione fosse resa irrilevante dalla prescrizione.
Massime di principio
- Se, dopo la sentenza impugnata, interviene una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di legittimità può dichiarare l'estinzione e annullare senza rinvio la sentenza: in tal caso non procede all'esame delle questioni sostanziali o delle nullità.
- La prescrizione sopravvenuta rende in generale ininfluente la fondatezza delle censure processuali o di merito: il giudice di legittimità non è tenuto a rimettere la causa al merito per esaminare eventuali vizi quando la causa estintiva è già intervenuta.
- La pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che emerga in modo chiaro l'insussistenza del fatto o della responsabilità; in assenza di evidenze tali, si applica l'annullamento per estinzione e non l'assoluzione di merito.
- In casi che riguardano accertamenti biologici (es. prelievo ematico), è importante tempestivamente far valere eventuali vizi procedurali: tuttavia, tali vizi possono diventare irrilevanti se nel frattempo il reato si estingue.
- Quando si calcola la prescrizione è fondamentale verificare tutte le possibili cause di sospensione o interruzione: la mancata considerazione di tali periodi può determinare la perdita di un termine utile per ottenere effetti favorevoli in sede di impugnazione.
- Anche se la vicenda penale si estingue, possono sussistere conseguenze amministrative (es. trasmissione degli atti al Prefetto per provvedimenti in materia di patente) che richiedono attenzione separata.
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