Cassazione Penale, Sentenza n. 18404/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trento che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva assolto Buratti dal reato previsto dall'art. 186, comma 7, del codice della strada (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti su alcool e stupefacenti). I giudici d'appello avevano ritenuto che mancassero i preventivi avvisi all'imputato sulle facoltà difensive e che perciò il rifiuto non potesse essere considerato scelta consapevole. Il PG ha invece contestato la decisione denunciando violazione di legge con riferimento agli artt. 114 disp. att. c.p.p. e 356 c.p.p., sostenendo che gli avvisi prescritti dall'art. 114 non erano necessari nella fase prodromica in cui gli operatori sanitari, su sollecitazione della polizia giudiziaria, avevano chiesto l'esecuzione degli accertamenti, e che gli avvertimenti sulle garanzie difensive sono funzionali all'esecuzione degli esami (atti non ripetibili) e non alla mera richiesta; ha chiesto annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore riguarda l'esecuzione degli accertamenti (in particolare gli esami non ripetibili) e non la fase antecedente di semplice richiesta; pertanto la mancata comunicazione di tali avvisi nella fase prodromica non esclude la rilevanza penale del rifiuto. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, codice della strada
Norma che sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti (alcol e stupefacenti); nella decisione è il fatto materiale oggetto del procedimento penale.
Prevede gli avvertimenti sulle garanzie difensive (facoltà di farsi assistere da un difensore) connessi agli accertamenti tecnici non ripetibili; la Corte interpreta che tali avvertimenti siano necessari in vista dell'esecuzione degli esami, non già nella fase di mera richiesta degli accertamenti.
Norma procedurale richiamata in relazione al ricorso per cassazione (profili di violazione di legge); la censura del PG riguardava l'applicazione delle norme procedurali indicate.
Massime di principio
- L'avvertimento sulla facoltà di farsi assistere da un difensore (art.114 disp. att. c.p.p.) è volto a garantire la correttezza dell'esecuzione di accertamenti tecnici non ripetibili; se il soggetto si limita a rifiutare l'accertamento, la mancanza di tale avviso nella fase preliminare non annulla automaticamente la rilevanza penale del rifiuto.
- La presenza del difensore è funzionale soprattutto a tutelare la regolarità formale e sostanziale dell'esame non ripetibile; pertanto l'obbligo di darne comunicazione si sostanzia soprattutto al momento in cui l'esame viene eseguito.
- In casi analoghi l'operatore di polizia e sanitario dovrebbe comunque adottare e verbalizzare le formalità previste per l'esecuzione degli accertamenti (compresi gli avvisi) per evitare censure procedurali qualora l'esame venga poi effettuato.
- Per la difesa, l'assenza di avvisi può essere un argomento rilevante quando l'esame è stato eseguito e si contestano vizi procedurali nell'esecuzione; è meno efficace per giustificare il rifiuto a meno che non si dimostri che il rifiuto sia stato determinato da una concreta mancanza di informazione riguardo agli effetti o a pressioni indebite.
- In sede giudiziaria di legittimità prevale un orientamento che distingue la fase di richiesta dagli atti concreti di esecuzione: chi valuta rifiuti o nullità deve operare questa distinzione e motivare specificamente eventuali diverse conclusioni.
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