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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18402/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d\'Appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del reato di furto con strappo (art. 110 e 624-bis c.p.). Le doglianze principali: per Nicosia mancata acquisizione di prova decisiva e inaffidabilita del riconoscimento operato dalla persona offesa (soprattutto perché Nicosia indossava il casco), contraddizioni delle dichiarazioni della vittima, perquisizione negativa e assenza della refurtiva al momento del fermo; richiesta in sede dibattimentale e preliminare di esperimento di prova (confronto/ricognizione) respinta. Per Caruso contestazione del valore probatorio del riconoscimento informale e delle testimonianze, contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa (numero scooter, abbigliamento, visibilita notturna) e vizio di motivazione nella negazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis, 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendoli manifestamente infondati. Ha confermato che il giudizio di legittimit non consente la riconsiderazione del merito e ha giudicato adeguata e logica la motivazione della Corte d\'Appello, che aveva valorizzato: l\'identificazione informale fatta dalla vittima in caserma e confermata in dibattimento, le dichiarazioni del poliziotto che insegu e blocc i sospetti, il ritrovamento successivo della borsa nel luogo del fermo (anche se priva del telefono), e la condotta di fuga degli imputati. Quanto alla richiesta di attenuanti generiche per Caruso, la Corte ha ritenuto la valutazione dei giudici di merito come giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione, specie alla luce dei numerosi precedenti e della gravita della condotta. Esito pratico: ricorsi dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevato l\'concursus tra autori nel reato contestato; norma usata per imputare la partecipazione in concorso

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sostanziale del furto con strappo: la Corte ha confermato che gli elementi complessivi dimostravano la commissione del reato da parte degli imputati

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Riferita alla ricognizione/identificazione della persona offesa: la Corte ha ritenuto che, pur essendo il riconoscimento informale diverso dalla ricognizione formale, esso abbia valore probatorio se la deposizione complessiva della vittima risulta attendibile

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata nella memoria difensiva in relazione alle attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice di merito ha valutato e motivato l\'esclusione delle attenuanti

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamata in relazione ai criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione dei giudici di merito

  • artt. 187, 189, 192, 361 e 530 cod. proc. pen.

    Norme processuali indicate dai ricorrenti come violate (es. ammissibilit di mezzi di prova, travisamento della prova): la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da surrogare il libero convincimento del giudice di merito

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione verifica solo la congruenza logica e l\'adeguatezza della motivazione dei giudici di merito e non riconsidera i fatti o la ponderazione delle prove; critiche che sollecitano una diversa valutazione del merito sono inammissibili
  • Il riconoscimento informale della vittima ha valore probatorio se inserito in un quadro probatorio coerente e ritenuto attendibile dal giudice; la mancanza di una ricognizione formale non annulla automaticamente la prova identificativa
  • La richiesta di esperimenti o confronti (ricognizione, incidente probatorio) attiene alla valutazione discrezionale del giudice di merito: l\'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato per essere sindacabile in Cassazione
  • Circostanze quali la fuga degli imputati e il ritrovamento successivo della refurtiva, pur non essendo prova di per se inequivocabile, possono concorrere a rafforzare il quadro indiziario se valutate congiuntamente ad altri elementi (testimonianze, sequestri, comportamento)
  • La negazione delle attenuanti generiche costituisce valutazione di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se motivata e non contraddittoria; precedenti penali e gravita del fatto sono elementi rilevanti per tale decisione

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