Cassazione Civile, Ordinanza n. 03413/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un imprenditore agricolo aveva chiesto ad AGEA contributi comunitari per anni diversi con riferimento a specifiche particelle catastali. Per l’anno 2002 non venne erogato alcun aiuto perché, per le medesime superfici, risultavano presentate due domande distinte, una dall’odierno ricorrente e una da altro soggetto quale legale rappresentante di una società agricola; inoltre, i contributi relativi agli anni successivi risultavano decurtati fino a compensazione per recuperare quanto erogato. Il ricorrente sosteneva di non essere responsabile della condotta penalmente rilevante attribuita all’altro soggetto, richiamava la sentenza penale intervenuta sulla vicenda e chiedeva il pagamento dei contributi non versati o trattenuti. In cassazione deduceva violazione degli artt. 1140 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 394 c.p.c. e della normativa comunitaria sui contributi agricoli, affermando che la semina sarebbe stata espressione del possesso, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente qualificato la sua posizione come mera detenzione, che l’onere di provare una detenzione nomine alieno gravasse su AGEA, e che la motivazione sulla sua mancanza di buona fede o di titolo non fosse adeguata. Contestava inoltre l’uso delle risultanze penali e sosteneva che la disciplina comunitaria avrebbe dovuto condurre a una nozione ampia di produttore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse congruamente superato la presunzione di possesso ex art. 1141 c.c., valorizzando le risultanze della sentenza penale e la complessiva situazione dei fondi, da cui emergeva che il ricorrente non aveva un titolo idoneo a fondare la pretesa agli aiuti e operava, al più, come detentore provvisorio e non qualificato. Ha inoltre osservato che la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, non consentita in cassazione, e che il cattivo apprezzamento delle prove non legali non integra di per sé vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c. È stato anche ribadito che, in caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio può valutare liberamente i fatti già accertati e utilizzare le prove ritualmente acquisite, ivi comprese quelle provenienti dal processo penale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché AGEA non ha svolto difese sostanziali; è stato invece posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La nozione di possesso richiede un potere di fatto corrispondente all’esercizio di un diritto reale; la mera attività materiale di coltivazione non basta se il giudice di merito, con motivazione congrua, esclude la sussistenza del possesso e ravvisa solo una detenzione provvisoria e non qualificata.
La presunzione di possesso opera in favore di chi esercita il potere di fatto, ma può essere superata con prova della semplice detenzione o della mera tolleranza.
La censura sulla ripartizione dell’onere probatorio è stata ritenuta non decisiva, poiché il giudice di merito aveva già accertato l’assenza di un titolo idoneo e la natura detentiva della relazione con i fondi.
La doglianza non è stata accolta, perché investiva essenzialmente la valutazione delle prove e delle risultanze del processo penale.
Nel giudizio di rinvio il giudice può rivalutare i fatti e utilizzare il materiale probatorio già acquisito, nel rispetto dei limiti derivanti dalla precedente cassazione.
Le censure formulate in realtà miravano a contestare l’apprezzamento del fatto e delle prove, non a denunciare un vizio di legittimità effettivamente scrutinabile.
Il vizio motivazionale rilevante in cassazione è solo quello che si traduce in un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
regolamento CEE n. 1765/1992
Richiamato dal ricorrente, ma non è stato accolto un argomento decisivo fondato sulla sua interpretazione.
regolamento CEE n. 2419/2001
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto assorbente la mancanza di un titolo soggettivo idoneo.
regolamento CEE n. 3508/1992
Richiamato dal ricorrente, ma non è stato ritenuto idoneo a sovvertire la qualificazione della posizione soggettiva operata dal giudice di merito.
È stato osservato incidentalmente che l’attività agricola di coltivazione del fondo è riconducibile al concetto di attività di produzione.
La coltivazione del fondo è stata richiamata come attività essenziale dell’impresa agricola, ma ciò non ha mutato l’esito sulla legittimazione ai contributi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La presunzione di possesso di cui all’art. 1141 c.c. può essere superata quando il giudice, con motivazione congrua, ricavi dagli atti che la relazione con il bene era una detenzione provvisoria, non autonoma o non qualificata.
- La coltivazione o semina di un fondo non prova di per sé il possesso uti dominus, occorrendo ulteriori indizi inequivoci della volontà di esercitare un potere corrispondente al diritto di proprietà.
- Nel giudizio di rinvio il giudice può utilizzare e valorizzare anche le risultanze di un procedimento penale relativo alla medesima vicenda, purché il materiale probatorio sia ritualmente acquisito nel processo civile.
- Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non integra, di regola, un vizio sindacabile in cassazione se non si traduce in un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- La carenza di titolarità attiva del rapporto sostanziale può essere rilevata d’ufficio dal giudice se emerge dagli atti di causa.
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