Cassazione Civile, Ordinanza n. 20309/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti a termine stipulati, a partire dal 20 ottobre 2000, tra un consorzio di bonifica siciliano e un operaio addetto ad attività di manutenzione. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il termine per insussistenza delle ragioni temporanee indicate nei contratti, dichiarando la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato dal primo contratto e condannando l’ente al pagamento dell’indennità ex art. 32 l. n. 183/2010. In cassazione il consorzio ha dedotto: 1) la violazione della normativa regionale e dell’art. 97 Cost., sostenendo che i consorzi di bonifica siciliani possano assumere personale stabile solo mediante concorso o prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di conversione dei rapporti a termine; 2) la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 368/2001 e del c.c.n.l. applicabile, lamentando che il termine sarebbe stato legittimo in base alla disciplina transitoria e alle clausole collettive che consentivano assunzioni di operai avventizi; 3) la violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo di avere provato le ragioni giustificatrici del termine mediante delibera autorizzativa e contratto; 4) la contestazione della condanna risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010, ritenuta ingiustificata se il rapporto non poteva essere convertito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo quanto al divieto di conversione, richiamando la giurisprudenza già formatasi sulla disciplina dei consorzi di bonifica siciliani, ma ha respinto gli altri motivi: ha ritenuto non provata la legittimità della causale, ha escluso che potesse operare la disciplina transitoria invocata per sanare un termine illegittimo e ha confermato il risarcimento già liquidato in merito. La domanda di conversione è stata rigettata in sede di decisione nel merito, mentre è stata mantenuta la statuizione risarcitoria; le spese sono state compensate.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso solo nella parte in cui denunciava l’impossibilità giuridica di convertire i contratti a termine illegittimi in rapporto a tempo indeterminato per i consorzi di bonifica siciliani, ritenendo che la normativa regionale e il divieto di nuove assunzioni stabili impedissero tale esito. Ha però rigettato gli altri motivi, confermando che il termine era illegittimo per mancata prova delle ragioni giustificatrici e che non poteva operare la disciplina transitoria del d.lgs. n. 368/2001 per validare un termine originariamente nullo. La Corte ha quindi cassato sul punto la decisione di merito e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda di conversione del rapporto. È stata invece confermata la condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010, poiché la questione della legittimità del termine era stata comunque esclusa e non erano stati proposti motivi specifici contro la relativa quantificazione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 L.R. Sicilia n. 49 del 1981
richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligo di assunzione solo previa procedura selettiva pubblica
artt. 6, 7 e 9 L.R. Sicilia n. 14 del 1958
richiamati dal ricorrente per fondare il divieto di stabilizzazione senza concorso
art. 3 L.R. Sicilia n. 12 del 1991
richiamato dal ricorrente in tema di reclutamento del personale dei consorzi
art. 97 Cost.
invocato a sostegno del necessario previo concorso per l’accesso stabile al pubblico impiego
richiamato per la condanna all’indennità forfetaria conseguente all’illegittimità del termine
art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001
la Corte osserva che l’ultrattività delle clausole collettive riguarda i contratti legittimamente stipulati in attuazione della disciplina previgente, non quelli affetti da nullità originaria del termine
richiamato nel motivo di ricorso sulla pretesa contestazione e valutazione delle prove
usato dalla Corte per richiamare integralmente un precedente di legittimità sulla disciplina di settore
consente alla Corte, cassata la statuizione sulla conversione, di decidere nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
legge n. 230 del 1962
richiamata come disciplina del contratto a termine applicabile ratione temporis ai consorzi di bonifica secondo la ricostruzione seguita dalla Corte
L.R. Sicilia n. 76 del 1995
secondo la Corte, autorizzava solo assunzioni a termine circoscritte e non derogava al divieto di assunzione stabile
richiamata nel precedente di legittimità per affermare il divieto di assunzione a tempo indeterminato
menzionata nel quadro normativo ricostruito in appello quanto al periodo in cui non operava l’obbligo di concorso per certi enti pubblici economici
indicata come termine finale dell’arco temporale considerato dalla Corte d’appello per il regime delle assunzioni
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro dei consorzi di bonifica siciliani, l’illegittimità del termine apposto al contratto non comporta automaticamente la conversione in rapporto a tempo indeterminato quando la normativa regionale vieta le assunzioni stabili senza concorso o prova pubblica selettiva.
- L’ultrattività prevista dalla disciplina transitoria dei contratti a termine opera solo per i contratti individuali e le clausole collettive validamente stipulati nell’ambito della normativa previgente; non può sanare un termine originariamente nullo o un contratto concluso al di fuori delle ipotesi consentite.
- Quando il lavoratore ha già allegato in ricorso introduttivo i fatti costitutivi della pretesa, la difesa della controparte non riattiva un onere di "controc contestazione" in capo all’attore; la mancata replica specifica dell’attore non rende incontestati i fatti già da lui esposti come fondamento della domanda.
- La legittimità dell’apposizione del termine deve essere provata dal datore di lavoro con riferimento concreto alle ragioni giustificatrici; non è sufficiente richiamare in modo generico urgenze, stagionalità o necessità straordinarie senza specificare e dimostrare i fatti posti a base dell’assunzione.
- In cassazione non è consentito trasformare la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito sulla prova.
- La condanna risarcitoria forfetaria prevista per l’illegittima apposizione del termine può restare ferma anche quando venga esclusa la conversione del rapporto, se la nullità del termine è comunque confermata e la relativa statuizione non sia specificamente censurata.
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