Cassazione Civile, Ordinanza n. 23022/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa avviata per la realizzazione del 3° megalotto della nuova S.S. 106 Jonica, che ha interessato terreni agricoli coltivati a ulivi e agrumi. La società espropriante, dopo la decisione della Corte d'appello di Catanzaro che aveva determinato l'indennità di espropriazione, l'indennità aggiuntiva, l'indennità di occupazione e il deprezzamento dei terreni residui, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 40 d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che la Corte territoriale aveva sovrastimato il soprassuolo e, in sostanza, aveva attribuito al valore delle colture una quantificazione non adeguatamente fondata, basata su parametri astratti e su atti di comparazione inconferenti. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 33 e 40 d.P.R. n. 327/2001, contestando il criterio di calcolo del deprezzamento dei terreni residui e l'entità della stima del danno alla parte non espropriata. I motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito delle risultanze tecniche e della consulenza d'ufficio, contrapponendo alle conclusioni recepite dalla Corte d'appello quelle dei consulenti di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti a sollecitare un riesame del fatto e della valutazione probatoria compiuti dal giudice di merito, precluso in sede di legittimità. Ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo completo e congruo, dando conto delle repliche del consulente d'ufficio alle osservazioni di parte e aderendo alle sue conclusioni; non ricorreva alcuna anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controparte costituita e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione è stata adottata nei confronti dell'Agenzia del Demanio, rimasta intimata.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per l'opposizione alla stima/indennità di espropriazione nel giudizio promosso in Corte d'appello
norma processuale richiamata quale rito applicabile alla controversia sulla determinazione dell'indennità di espropriazione
norma richiamata per la determinazione dell'indennità in relazione al valore del soprassuolo e alla contestata stima del fondo espropriato
norma richiamata per il deprezzamento dei terreni residui non espropriati
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
utilizzato dai ricorrenti per denunciare violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute in realtà dirette a una rivalutazione del merito
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
richiamato per escludere la sussistenza di un'anomalia motivazionale rilevante in cassazione
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la formale denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle risultanze istruttorie e delle stime tecniche compiute dal giudice di merito.
- La parte non può in sede di legittimità sostituire alla ricostruzione fattuale accolta dal giudice di merito una propria diversa lettura degli atti, nemmeno se nel ricorso siano riprodotti documenti o risultanze processuali.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che abbia esaminato e replicato ai rilievi dei consulenti di parte, la motivazione è sufficiente se indica le fonti del convincimento e non è tenuto a confutare analiticamente ogni critica difensiva incompatibile con quelle conclusioni.
- Non integra vizio di motivazione denunciabile in cassazione la scelta del giudice di merito di recepire una consulenza tecnica adeguatamente argomentata, ove non emerga un'anomalia motivazionale nei ristretti limiti oggi rilevanti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
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