Cassazione Civile, Ordinanza n. 01231/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa per differenze retributive, deducendo due distinti presupposti: da un lato l'erroneità dell'inquadramento attribuitogli all'atto dell'assunzione, sostenendo che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, avrebbe dovuto essere collocato nell'area B, posizione B1, e non nell'area A, posizione A2; dall'altro lo svolgimento in concreto, fin dall'inizio del rapporto, di mansioni superiori corrispondenti al profilo B1. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato la decisione per violazione delle norme contrattuali collettive richiamate e dell'art. 36 Cost., insistendo sull'erroneità dell'inquadramento e sul mancato riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori. La Corte ha distinto nettamente le due domande: ha ritenuto infondata la censura sull'inquadramento superiore, perché apodittica per il periodo anteriore alla contrattazione integrativa e perché, per il periodo successivo, il c.c.n.i. non aveva trasposto automaticamente il personale da un'area all'altra, ma ridefinito i profili professionali; ha invece accolto la doglianza relativa alle mansioni superiori, rilevando che il Tribunale non aveva svolto il necessario giudizio trifasico, né aveva comparato le declaratorie contrattuali applicabili tempo per tempo con le mansioni concretamente svolte in termini di abitualità, prevalenza e contenuto qualitativo e quantitativo.
La decisione
La Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al medesimo Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione sulla domanda di differenze retributive per mansioni superiori, applicando il giudizio trifasico e confrontando le mansioni di fatto con la contrattazione collettiva nazionale e integrativa vigente nei diversi periodi del rapporto. Il Tribunale del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. È stato invece confermato il mancato accoglimento della censura concernente il superiore inquadramento, considerata infondata o apodittica nei termini esaminati. La Corte ha escluso altresì il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo della procedura concorsuale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 10 del CCNL 2002-2005
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto all'inquadramento nell'area B
art. 13 del CCNL 1998-2001
richiamato dal ricorrente per la classificazione del personale
artt. 7 e 8 del CCNL integrativo Croce Rossa 1998-2001
utilizzati per definire le declaratorie delle aree A e B
art. 6 del CCNL 2006-2009
richiamato dal ricorrente e dalla Corte quale fonte collettiva rilevante
art. 12 del Contratto Integrativo del CCNL 2006-2009
non ha operato una ricollocazione automatica del personale tra aree, ma una più chiara definizione dei profili professionali
Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del 17 luglio 1998
richiamate dal ricorrente a sostegno della pretesa di corretto inquadramento
art. 36 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela della retribuzione proporzionata e sufficiente
richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi
art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011
richiamato come parametro di compatibilità del contratto integrativo, senza ravvisarne violazione
art. 22, comma 1, lett. a), del contratto nazionale enti pubblici non economici 1998-2001
limite contrattuale richiamato per escludere il contrasto della contrattazione integrativa
art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001
la sussunzione delle mansioni superiori rileva nel pubblico impiego contrattualizzato ai fini retributivi
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato il raddoppio del contributo unificato per difetto delle condizioni processuali
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di superiore inquadramento e quella di pagamento di differenze retributive per mansioni superiori sono domande diverse e vanno esaminate separatamente, sulla base dei rispettivi presupposti.
- Per verificare il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori, il giudice deve svolgere un giudizio di sussunzione "trifasico": individuare l'inquadramento posseduto, il livello rivendicato e le mansioni concretamente svolte, confrontandoli con la contrattazione collettiva applicabile tempo per tempo.
- La comparazione tra mansioni e inquadramenti deve avvenire tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e di quella integrativa vigente nel periodo considerato; il giudice deve applicare d'ufficio i contratti collettivi conosciuti ex officio.
- La verifica delle mansioni superiori richiede un accertamento in fatto delle attività svolte con abitualità e prevalenza, con valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa e temporale, oltre che delle responsabilità connesse.
- Una contrattazione integrativa che ridefinisca i profili professionali non implica automaticamente il transito del personale da un'area all'altra, salvo espressa previsione; in mancanza, l'assetto complessivo definito dalla nuova disciplina non può essere manipolato per salvaguardare pretese individuali fondate sulla disciplina previgente.
- Quando il giudice omette il confronto analitico tra declaratorie contrattuali e attività svolte e si limita a valutazioni generiche sulla maggiore professionalità di un'area rispetto a un'altra, la decisione è viziata perché manca l'operazione giuridico-valutativa richiesta dalla domanda.
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