Cassazione Penale, Ordinanza n. 22613/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello era stato definito, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., un concordato sulla pena con rinuncia ai motivi diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio; la Corte d'appello aveva quindi rideterminato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, ritenendo la continuazione con una precedente sentenza irrevocabile. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione per il mancato rilievo di eventuali cause di non punibilità; violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., in presenza di rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena, sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra richiesta concordata e decisione del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi sulla pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, le censure dell'imputato non riguardavano profili di illegittimità della pena in senso tecnico, ma questioni precluse; ne è conseguito anche l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello, una volta rinunciati i motivi diversi da quelli sulla pena, il giudizio e il controllo successivo sono circoscritti all'accordo sulla pena e ai profili di validità della volontà delle parti e del consenso del pubblico ministero.
Il ricorso avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. in presenza di rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena può essere dichiarato inammissibile con procedura de plano.
Nel concordato in appello il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, poiché la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato ai fini della continuazione con i fatti già giudicati in precedente sentenza irrevocabile.
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Indicato come uno dei reati oggetto della sentenza di appello e della rideterminazione della pena.
Indicato come ulteriore titolo di reato oggetto della decisione impugnata.
Massime di principio
- Contro la sentenza di appello resa in base al concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione giudiziale.
- Le doglianze relative a motivi di appello rinunciati sono precluse e non possono essere riproposte in cassazione.
- Nel giudizio di concordato sulla pena il giudice di secondo grado non deve svolgere un autonomo vaglio motivazionale sulle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., quando l'imputato abbia validamente rinunciato agli altri motivi.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono deducibili in cassazione solo se la sanzione risulti illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti la censura è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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