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Sentenza

Sentenza del 02/08/2024 n. 21905 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva accertato, per il periodo d’imposta 2013, IVA, interessi e sanzioni a seguito dell’omessa dichiarazione Modello Unico 2014 della società, poi cancellata dal registro delle imprese il 17 marzo 2015. L’avviso, emesso e notificato nel 2018, fu indirizzato ad A.A. quale erede del socio accomandatario e liquidatore defunto. In appello la CTR della Campania aveva ritenuto l’atto carente di motivazione perché non corredato dai documenti e dai verbali della verifica svolta presso IDROAMBIENTE Srl, né dalle fatture richiamate. In cassazione l’Agenzia contestò tale valutazione; A.A., con ricorso incidentale, dedusse invece l’illegittimità della notifica a lei anziché alla società, in applicazione del differimento quinquennale dell’estinzione previsto dall’art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale di A.A. e dichiarato assorbito quello principale dell’Agenzia. Poiché l’avviso era stato notificato nel 2018, entro cinque anni dalla cancellazione della società nel 2015, ai fini fiscali la Sas doveva ancora essere considerata destinataria degli atti. La morte del liquidatore non trasferiva automaticamente agli eredi la rappresentanza della società né la capacità di ricevere l’avviso per essa: l’atto doveva essere notificato alla società, eventualmente tramite il suo rappresentante, e la notifica ad A.A. è stata giudicata nulla e non sanabile. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario e annullando l’avviso di accertamento. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all' articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

    Per gli atti fiscali, l’estinzione della società cancellata è differita di cinque anni dalla richiesta di cancellazione. In tale periodo la società rimane il soggetto destinatario degli atti dell’Amministrazione finanziaria; il differimento opera sul piano sostanziale e non modifica le regole processuali.

  • Art. 60, comma 1, lettera c), D.P.R. 600/1973

    Nel caso esaminato, l’avviso doveva essere notificato alla società presso il suo domicilio fiscale, poiché, nel quinquennio successivo alla cancellazione, essa conservava la soggettività rilevante per i rapporti fiscali.

  • Art. 145, comma 1, codice di procedura civile

    La notificazione alla persona giuridica poteva essere eseguita, in alternativa a quella presso la sede, alla persona fisica che la rappresentava. Tale possibilità non autorizzava però la notifica agli eredi di un rappresentante deceduto.

  • Art. 2284 codice civile, richiamato dall’art. 2315 codice civile

    Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

    La morte del socio non comporta l’automatico ingresso degli eredi nella società o l’assunzione della sua carica rappresentativa: la prosecuzione con gli eredi richiede il loro consenso, altrimenti la quota è liquidata secondo la disciplina societaria.

Massime di principio

  • Se un accertamento fiscale è notificato entro cinque anni dalla richiesta di cancellazione di una società, l’atto deve essere intestato e notificato alla società, che resta il riferimento fiscale per quel periodo.
  • La morte del liquidatore o del socio rappresentante non trasferisce automaticamente agli eredi la rappresentanza della società e non li rende destinatari degli atti relativi ai debiti sociali. Occorre individuare il rappresentante della società secondo le regole societarie.
  • La notifica a un erede privo di poteri rappresentativi non equivale alla notifica alla società e, secondo questa decisione, non è sanata dalla sua conoscenza dell’atto o dalla sua impugnazione.
  • Quando l’atto è notificato al soggetto sbagliato, la questione della motivazione dell’accertamento può restare assorbita: in questo caso la Corte ha annullato l’avviso per il vizio di notifica senza decidere il motivo principale dell’Agenzia sulle allegazioni documentali.

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