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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25883/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla costituzione, nel 2010, di un fondo patrimoniale nel quale due coniugi hanno conferito la propria abitazione coniugale e altri beni immobili. L'istituto di credito, che vantava crediti verso due società e verso i coniugi quali fideiussori, ha agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, ritenendolo pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. I coniugi hanno contestato sia l'eventus damni sia il profilo soggettivo dell'azione, sostenendo che il patrimonio residuo fosse comunque sufficiente a soddisfare il creditore e che la costituzione del fondo fosse antecedente ad alcuni rapporti debitori richiamati dalla banca. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la Corte d'appello sovrapposto elemento oggettivo e soggettivo dell'azione revocatoria; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato che il fondo patrimoniale sarebbe stato anteriore ai crediti fondati su mutuo e apertura di credito del 2011; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. per aver valutato separatamente il patrimonio residuo di ciascun garante, anziché complessivamente; 4) violazione degli artt. 2901 e 2313 c.c. per non avere considerato unitariamente il patrimonio della società in accomandita e del socio accomandatario; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2014 sulla liquidazione delle spese, per avere applicato uno scaglione di valore troppo alto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui la Corte d'appello aveva impropriamente fatto discendere dalla sola prova dell'eventus damni l'irrilevanza del profilo soggettivo, ricordando che nell'azione revocatoria l'onere probatorio grava sul creditore e che elementi oggettivo e soggettivo devono essere autonomamente accertati. Tuttavia, ha ritenuto che, nel caso concreto, il consilium fraudis fosse comunque stato accertato in fatto sulla base della preesistenza della fideiussione e della consapevolezza dei debitori. Ha poi escluso la fondatezza delle censure sull'eventus damni, affermando che, in presenza di più debitori assoggettati a revocatoria, la capienza del patrimonio residuo va valutata separatamente con riferimento a ciascun patrimonio, non complessivamente; ha inoltre ritenuto corretto il criterio di liquidazione delle spese sulla base dell'importo del credito tutelato dall'azione revocatoria. Non sono state liquidate spese in favore dell'intimato, che non ha svolto difese in cassazione, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria richiede la prova autonoma dell'elemento oggettivo (eventus damni) e di quello soggettivo (consapevolezza del pregiudizio); il creditore deve provare entrambi i presupposti. Nei rapporti di fideiussione, l'atto dispositivo del garante successivo alla prestazione della garanzia è revocabile se compiuto in pregiudizio del creditore, essendo sufficiente la scientia damni del fideiussore.

  • art. 2313 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte esclude che, ai fini dell'eventus damni, il patrimonio della società e quello del socio accomandatario debbano essere considerati unitariamente; ciascun patrimonio va valutato separatamente.

  • art. 91 c.p.c.

    La liquidazione delle spese segue il criterio del valore della controversia individuato in base al credito tutelato dall'azione revocatoria.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato congiuntamente al comma 1 quater per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria il creditore deve provare sia l'eventus damni sia la consapevolezza del pregiudizio; non è corretto desumere automaticamente il secondo elemento dal solo primo.
  • Quando il debitore è fideiussore, la revocatoria può colpire gli atti dispositivi successivi alla prestazione della garanzia, perché il credito va apprezzato con riferimento alla nascita del vincolo fideiussorio e alla conseguente assunzione del rischio debitorio.
  • Ai fini dell'eventus damni, in presenza di più debitori o garanti, la capacità satisfattiva del patrimonio residuo va verificata separatamente per ciascun patrimonio, non sommando indiscriminatamente masse patrimoniali distinte.
  • La circostanza che il creditore possa soddisfarsi su più coobbligati non esclude il pregiudizio revocatorio, poiché la condizione del creditore non resta invariata se per ottenere piena soddisfazione deve escutere soggetti diversi.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla liquidazione delle spese è infondata se lo scaglione di valore è stato individuato correttamente in relazione all'entità del credito che l'azione revocatoria mirava a tutelare.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniFideiussione
RamiObbligazioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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