Ordinanza n. 3201/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione II) n. 991 del 25 maggio 2026 n 991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva annullato il diniego comunale di PAS relativo a un progetto di costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso della società contro il diniego di PAS emesso il 25 agosto 2025. L’appellante ha contestato la qualificazione, operata dal TAR, della cabina di trasformazione primaria AT/MT come impianto industriale o stabilimento ai sensi dell’art. 268, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, qualificazione ritenuta idonea a rendere l’area di localizzazione dell’impianto fotovoltaico un’area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, d.lgs. n. 199/2021. Quanto alla cautela, il Comune ha dedotto l’esigenza di mantenere integra la situazione dei luoghi ed evitare una loro compromissione irreparabile nelle more del merito. La società appellata ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, contestando inoltre la concretezza del periculum in mora allegato dal Comune e rilevando l’inerzia dell’amministrazione nella riattivazione dell’iter autorizzativo, con possibile pregiudizio per l’accesso ai meccanismi di incentivazione delle energie rinnovabili.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito nel merito l’appello né ha deciso in via definitiva sulla legittimità del diniego di PAS. Ha ritenuto che le questioni controverse fossero complesse e richiedessero l’approfondimento proprio della fase di merito. L’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la decisione dell’appello. La misura non consiste quindi in una definitiva riforma della sentenza di primo grado, ma nella trattazione accelerata del merito quale modalità ritenuta adeguata a salvaguardare le ragioni di entrambe le parti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base processuale dell’appello cautelare contro la sentenza di primo grado.
Consente, in presenza di questioni complesse, di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza definire la controversia cautelarmente in modo sostanziale.
art. 268, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
La controversa qualificazione della cabina di trasformazione primaria AT/MT come impianto industriale o stabilimento costituisce una questione rimessa all’approfondimento della fase di merito.
art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, d.lgs. n. 199/2021
La sua applicazione dipende dalla qualificazione dell’infrastruttura elettrica e dalla conseguente possibilità di considerare idonea l’area destinata all’impianto fotovoltaico; il Consiglio di Stato non ha ancora risolto la questione.
Massime di principio
- Quando le questioni giuridiche poste dall’appello cautelare sono complesse e richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accogliere l’istanza ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale alla decisione definitiva sull’appello e non risolve anticipatamente le questioni sostanziali controverse.
- Nelle controversie sulla qualificazione di infrastrutture elettriche ai fini dell’individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, la qualificazione dell’opera secondo la normativa ambientale può richiedere un esame approfondito riservato alla fase di merito.
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