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Sentenza

Sentenza n. 336/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 528/2024 emessa dal Tribunale Civile di Vibo Valentia sezione lavoro, recante n. R.G. 1739/2023

Giustizia amministrativa202500133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva riconosciuto differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 528/2024 del Tribunale di Vibo Valentia, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i servizi prestati nell'anno scolastico 2020/2021, oltre interessi legali e spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 settembre 2024 ed era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni. Nonostante ciò, l'Amministrazione era rimasta inerte e non aveva corrisposto le somme dovute. La ricorrente ha quindi proposto l'actio iudicati ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione e che era inutilmente decorso il termine di centoventi giorni, senza adempimento spontaneo. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il TAR ha ritenuto ammissibile la penalità di mora anche in relazione a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e l'ha determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dalla notificazione o comunicazione dell'ordine di pagamento e fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Le eventuali spese dell'attività commissariale sono state poste a carico dell'Amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della pronuncia, nominare un commissario ad acta e adottare ulteriori misure attuative.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di determinare una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quale penalità di mora.

  • art. 1, comma 781, l. n. 208/2015

    Ha modificato la disciplina della penalità di mora, rendendone applicabile il riconoscimento anche nell'ottemperanza relativa a condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disposizione sulle spese dell'attività commissariale, prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all'Amministrazione, non venga eseguita dopo il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inottemperanza a sentenze di condanna pecuniaria; essa si aggiunge agli interessi legali già dovuti e può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
  • La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e si arresta con l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione o, in mancanza, con l'insediamento del commissario ad acta.
  • Le spese dell'attività commissariale possono essere poste a carico dell'Amministrazione inadempiente, anche mediante applicazione analogica della disciplina prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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