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Sentenza

Sentenza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 500 del 2023, pubblicata in data 03/11/2023, emessa dal Tribunale di Vicenza, passata in giudicato il 07/12/2023

Giustizia amministrativa202501298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con accredito di 1.000 euro per ciascuna ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti pubbliche)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 500/2023 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 7 dicembre 2023. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore di ciascuna ricorrente la Carta elettronica del docente e ad accreditarvi la somma di 1.000 euro, oltre agli accessori riconosciuti e alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione per l’esecuzione il 22 febbraio 2024. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva adempiuto. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza civile risultava attestato, la pronuncia era stata notificata all’Amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando la pubblica amministrazione non vi abbia dato esecuzione. Poiché il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento, il ricorso è stato accolto ed è stato ordinato di accreditare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, 1.000 euro sul portafoglio Carta docente di ciascuna ricorrente. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi 1.500 euro, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire è costituito da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce, nella fattispecie, presupposto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa per l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano, secondo il titolo esecutivo civile richiamato, le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il giudicato imponga a una pubblica amministrazione uno specifico obbligo di facere o di attribuzione patrimoniale e l’amministrazione non vi abbia adempiuto.
  • La proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, nei casi soggetti al regime dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
  • In sede di ottemperanza, ove l’amministrazione non dimostri l’avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine ultimativo e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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