Sentenza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 304/2024 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.06.2024, e notificata in forma esecutiva il 27.01.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di 1.500 euro sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 304/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero in forma esecutiva. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma complessiva di 1.500 euro. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notifica della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il capo relativo alle spese del giudizio presupposto è stato espressamente escluso dall’oggetto della domanda. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha affermato che l’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l’avvenuto adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza la somma di 1.500 euro sul portafoglio carta docente del ricorrente, per le finalità previste dalla legge. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale competente del Ministero, autorizzandolo a delegare e subdelegare l’attività. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento delle statuizioni di una sentenza passata in giudicato, compresa una sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di centoventi giorni
Il decorso del termine dilatorio dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce presupposto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Individua la finalità della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, cui deve essere destinata la somma oggetto dell’accredito.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Disciplina le modalità e le funzionalità della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, secondo quanto stabilito dal giudicato presupposto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando essa imponga alla pubblica amministrazione uno specifico obbligo di facere o di dare.
- Per la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre dimostrare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega e subdelega se ciò è previsto dal provvedimento giurisdizionale.
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