Sentenza n. 433/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Verona - Sezione Lavoro, n. 528/2024 pubblicata il 19.9.2024, notificata in data 20.9.2024, non appellata, e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale civile di Verona che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato all'accredito dell'importo spettante
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 528/2024, non impugnata e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024, oltre agli accessori e alle spese di lite. Deduceva che la sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 20 settembre 2024, che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e che il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorso, notificato il 26 giugno 2025, era stato depositato il 21 luglio 2025. La difesa del ricorrente aveva successivamente chiesto la cancellazione della causa dal ruolo, sostenendo che il deposito era avvenuto oltre il termine previsto dagli artt. 45 e 87 c.p.a. per mero disguido. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo, ritenendo applicabile anche al rito camerale il divieto previsto dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Nel merito processuale, ha rilevato che nei giudizi di ottemperanza i termini processuali sono dimezzati ai sensi dell'art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a., salvo i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Poiché tra le eccezioni non rientra il termine per il deposito del ricorso, tale termine è di quindici giorni dalla notificazione del ricorso. Il deposito effettuato oltre tale termine determina l'irricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine è stato richiamato dal ricorrente quale termine decorso senza che l'amministrazione avesse adempiuto alla sentenza civile; la decisione non esamina nel merito l'effettiva inottemperanza, poiché il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardivo deposito.
art. 45 c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 87 c.p.a., in relazione al termine per il deposito del ricorso; la decisione applica il termine dimezzato previsto per il giudizio di ottemperanza.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Prevede il divieto di cancellazione della causa dal ruolo, ritenuto applicabile anche al rito camerale.
art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a.
Stabilisce, per i giudizi di ottemperanza, la dimidiazione dei termini processuali, con eccezione dei termini relativi alla notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Concorre a determinare l'applicazione dei termini processuali dimezzati nel giudizio di ottemperanza.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
La violazione del termine per il deposito del ricorso comporta l'irricevibilità dell'atto introduttivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il termine per il deposito del ricorso è soggetto alla dimidiazione prevista dall'art. 87 c.p.a., poiché l'eccezione alla riduzione dei termini riguarda soltanto la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti; il deposito deve pertanto essere effettuato entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso.
- Il deposito tardivo del ricorso per ottemperanza, trattandosi di adempimento necessario per l'instaurazione del giudizio, comporta l'irricevibilità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
- Il divieto di cancellazione della causa dal ruolo previsto dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è applicabile anche ai giudizi trattati in camera di consiglio.
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