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Sentenza

Sentenza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 12 marzo 2024 n. 189

Giustizia amministrativa202501293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 12 marzo 2024 n. 189, relativa all’accredito della Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Tre docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero a costituire la Carta e ad accreditarvi gli importi spettanti. La sentenza era stata notificata al Ministero il 31 ottobre 2024; decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, i docenti hanno agito in ottemperanza il 18 luglio 2025, deducendo l’inerzia dell’Amministrazione e chiedendo l’accredito di euro 2.500,00 in favore di una ricorrente, euro 3.500,00 in favore di un altro ricorrente ed euro 1.000,00 in favore del terzo, oltre agli interessi e alle spese. Il Ministero, pur ritualmente notiziato, non si è costituito né ha dimostrato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il Ministero non aveva fornito alcuna prova dell’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza euro 2.500,00, euro 3.500,00 ed euro 1.000,00 sui rispettivi portafogli Carta docente. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni previa istanza dei ricorrenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, spese generali e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha pronunciato le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, incluso l’ordine di adempimento e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, il cui decorso costituisce presupposto per l’azione esecutiva e, nel caso concreto, per l’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto dell’obbligo di accredito imposto al Ministero.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Sono richiamati dal titolo esecutivo quale disciplina delle modalità di costituzione e utilizzazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alle statuizioni rese nel caso deciso.
  • La proposizione dell’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone, quando applicabile, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare le specifiche attività necessarie per conformarsi al titolo, determinando anche importi e termini di esecuzione.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere direttamente o tramite funzionari delegati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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