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Sentenza

Sentenza n. 434/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 21 novembre 2024 n. 738

Giustizia amministrativa202501302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 21 novembre 2024 n. 738, relativa all'accredito del beneficio economico Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite Carta del docente e aveva condannato il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito delle somme, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il giudicato non era stato impugnato, era stato notificato al Ministero il 24 gennaio 2025 e, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Le ricorrenti hanno dedotto l'inerzia ministeriale e chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, con accredito di due bonus da 500 euro per una docente e di un bonus da 500 euro per l'altra, oltre agli interessi e alle spese. Il Ministero, pur ritualmente informato, non si è costituito e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Ha affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, constatata l'assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di accreditare entro 60 giorni 1.000 euro a favore della prima docente e 500 euro a favore della seconda, sul portafoglio Carta del docente, per le finalità previste dalla legge n. 107/2015. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza delle ricorrenti e con un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori, spese generali e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impongano un obbligo di conformazione alla pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione costituisce presupposto per l'azione esecutiva e, nel caso concreto, per l'introduzione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente mediante Carta del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento di un obbligo della pubblica amministrazione derivante da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando il titolo imponga all'amministrazione di conformarsi alla decisione.
  • L'azione di ottemperanza presuppone, per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare le specifiche attività necessarie per l'esecuzione, fissando un termine ultimativo.
  • In caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere direttamente o tramite funzionario delegato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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