Sentenza n. 435/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 690/2024, pubblicata in data 17 ottobre 2024 dal Tribunale di Padova, Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza deducendo che il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con sentenza n. 690/2024, passata in giudicato, aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito complessivo di euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 17 marzo 2025; era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha precisato che il capo relativo alle spese del giudizio definito dal giudice ordinario non costituiva oggetto dell’azione di ottemperanza. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi sull’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario risultava attestato dalla dichiarazione dell’ufficio competente; la sentenza era stata notificata al Ministero; era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga obblighi di conformazione gravanti sulla pubblica amministrazione. Poiché il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di accreditare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, euro 2.000,00 sul portafoglio carta docente della ricorrente. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
La notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni costituiscono, nel caso esaminato, presupposti per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Disciplinano, secondo quanto richiamato nel giudicato ottemperando, le modalità di costituzione e accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale rilevano, nel caso esaminato, la prova del passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Se l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi a dare attuazione al contenuto precettivo del giudicato, senza estendere la decisione a capi estranei all’esecuzione richiesta, come il capo relativo alle spese del precedente giudizio quando non sia stato azionato.
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