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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33101/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bruno Console Camprini impugnava le deliberazioni dell'assemblea dei coeredi del 25/10/2002 relative alla gestione e ai lavori sull'immobile di via Naviglio n.27 (ratifica dell'operato dell'amministratore Tiziano Console Camprini, autorizzazione a richiedere concessioni edilizie e relativa locazione a favore della ditta "La Baita"). Denunciava violazioni degli artt. 1100, 1105, 1106, 1108 e 1109 c.c., violazione dei doveri di lealtà e diligenza dell'amministratore, nullità o annullabilità delle deliberazioni e dei contratti di locazione e chiedeva risarcimenti. In Cassazione il ricorrente contestava la sentenza di appello che aveva rigettato le sue domande; la Corte di legittimità ha però incentrato la decisione su una questione processuale: il ricorrente non ha rinnovato, nel termine assegnato dalla Corte, la notificazione del ricorso al litisconsorte necessario (La Baita s.a.s.) come disposto da ordinanza, rendendo il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio e per mancata rinnovazione della notificazione al litisconsorte necessario entro il termine assegnato. Ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese dei controricorrenti, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002. La Corte ha inoltre richiamato che, in generale, vizi di annullabilità delle deliberazioni possono essere rilevati solo entro il termine di decadenza previsto dall'art.1109 c.c., mentre la nullità può essere fatta valere senza termine.

Norme richiamate

  • art. 1109 c.c.

    Stabilisce il termine decadenziale di 30 giorni per impugnare deliberazioni di comunione; la Corte ha applicato il principio secondo cui l'assemblea è impugnabile entro 30 giorni dalla conoscenza e che la presenza e l'allontanamento possono fare decorrere il dies a quo il giorno dell'assemblea

  • art. 1100 c.c.

    Richiamato in relazione ai doveri dei comproprietari nella gestione della cosa comune; la Corte ha ritenuto che le decisioni assembleari, se regolarmente adottate, vincolino tutti i partecipanti

  • art. 1105 c.c.

    Riguarda i poteri e i limiti dell'amministratore della cosa comune; la Corte ha esaminato la presunta violazione dei doveri di lealtà e diligenza ma ha ritenuto che la ratifica assembleare sanasse eventuali difetti

  • art. 1106 c.c.

    Consente la delega dell'amministrazione della cosa comune ad uno o più partecipanti o a un estraneo; la Corte ha affermato che la comunione può delegare l'amministrazione e che tale delega vincola i partecipanti

  • art. 1108 c.c.

    Stabilisce che le deliberazioni adottate a maggioranza vincolano i partecipanti; la Corte ha confermato che le deliberazioni assembleari regolarmente adottate vincolano anche i dissenzienti

  • art. 371-bis c.p.c.

    Impone il deposito del ricorso in Cassazione entro termine perentorio (20 giorni) dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento disposto dalla Corte; la Corte ha interpretato estensivamente la norma e l'ha applicata all'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione, con effetto di inammissibilità

  • art. 330 c.p.c. (ultimo comma)

    Riguarda la notificazione degli atti: la Corte ha ritenuto nulla la notificazione eseguita al difensore della parte (anziché alla parte personalmente) quando il termine per la rinnovazione era perentorio, con conseguente necessità di rinnovo personale

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla rinnovazione della notificazione; la Corte ha considerato applicabile la disposizione alla fattispecie di rinnovazione disposta dalla Corte stessa

  • art. 13 d.P.R. n.115/2002

    art. 13 d.P.R. n.115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento, secondo il combinato disposto della norma e delle modifiche legislative richiamate

  • Cass. n. 9097/2019 e Cass. n. 1930/2017 (giurisprudenza citata)

    Precedenti richiamati a sostegno del principio che l'inottemperanza a un ordine della Corte di rinnovare notifiche determina inammissibilità (non mera improcedibilità) del ricorso

Massime di principio

  • Se la Corte ordina l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notificazione a un litisconsorte necessario, l'attore deve eseguire la notificazione personale nei termini assegnati: la mancata ottemperanza porta all'inammissibilità del ricorso in Cassazione (art. 371-bis c.p.c.).
  • La notificazione eseguita al difensore della parte pretermessa può essere nulla quando l'ordine richiede la notifica personale e il termine per la rinnovazione è perentorio (richiamo all'art. 330 c.p.c.).
  • Per le deliberazioni di comunione ereditaria va distintO tra nullità (rilevabile in qualsiasi tempo da chiunque vi abbia interesse) e annullabilità (soggetta al termine decadenziale di art. 1109 c.c.); la presenza dell'interessato e il suo allontanamento possono far decorrere il termine di impugnazione dal giorno dell'assemblea.
  • La ratifica da parte della maggioranza dei coeredi può sanare difetti di rappresentanza o di mandato dell'amministratore e legittimare atti già compiuti dall'amministratore stesso, riducendo l'efficacia delle doglianze sul piano sostanziale.
  • Chi impugna deliberazioni assembleari deve valutare sia gli aspetti sostanziali (vizi che comportano nullità o annullabilità) sia gli aspetti processuali (corretta notificazione a tutti i litisconsorti necessari, termini perentori disposti dalla Corte), perché i profili procedurali possono precludere l'esame del merito.
  • Il rischio processuale di inammissibilità comporta anche conseguenze economiche immediate (condanna alle spese) e l'obbligo di eventuale versamento di contributi unificati aggiuntivi.

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