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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32977/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello della Distercoop contro la cartella esattoriale per tributi doganali e IVA 1998, ritenendo che le obbligazioni tributarie derivassero da fatti irrevocabilmente ascritti a terzi (Jankowski Iwona) e che quindi sussistesse l'estraneità della Dister rispetto all'irregolare immissione in consumo; la CTR aveva inoltre escluso la legittimazione passiva dell'agente della riscossione (Equitalia) ritenendo che l'ente impositore fosse l'unico legittimato. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 10 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 37 TULD, nonché questioni di termine di impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso, respinto l'eccezione di tardività e constatato che la CTR si era pronunciata su questioni di merito che non costituivano "vizi propri" della cartella di pagamento. Inoltre è emerso che l'annullamento degli atti presupposti, su cui la CTR aveva basato la propria decisione, era stato poi riformato in appello (Corte d'Appello di Bologna, sent. n.1886/2015), per cui la ricostruzione fatta dalla CTR non poteva più ritenersi valida. Ne è conseguito che la CTR aveva errato nell'escludere la legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Accolti il primo e il secondo motivo (il terzo assorbito), la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    La Corte ha ritenuto che la CTR non poteva decidere sul merito di questioni che non costituiscono "vizi propri" della cartella di pagamento: l'accertamento di fatti impeditivi dell'obbligazione tributaria, fondati su giudicati civili/penali relativi a terzi, non poteva essere utilizzato dalla CTR quale giustificazione per qualificare come "vizio proprio" la cartella impugnata.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10

    La Corte ha evidenziato che la legittimazione passiva dipende dalla natura dell'eccezione: se l'impugnazione riguarda vizi propri dell'atto di riscossione l'agente della riscossione è legittimato passivo; se invece si discute la validità dei titoli presupposti (vizi non propri) l'azione verte contro l'ente impositore. La CTR ha erroneamente estromesso l'agente quando la questione riguardava profili devoluti all'appello relativi alla cartella.

  • Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD), art. 37

    L'art. 37 (richiamato in relazione al "caso fortuito" o "forza maggiore") riconosce ipotesi di esclusione della responsabilità fiscale; tuttavia la Cassazione ha ritenuto la questione di merito atta a verificare tale causa impeditiva assorbita dal giudicato civile-tributario: dato che il giudicato che aveva escluso i titoli presupposti è stato poi riformato, non poteva sussistere una esenzione automatica fondata su quella valutazione.

  • legge 23 ottobre 2009, n. 169 (art. 55 richiamato nel testo per la spedizione degli atti dall'Avvocatura)

    La Corte ha valutato tempestiva la spedizione del ricorso dall'Avvocatura dello Stato ai sensi delle norme che disciplinano la notificazione e i termini per le amministrazioni pubbliche, con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • Corte d'Appello di Bologna, sentenza n. 1886/2015

    Si tratta di un precedente decisivo di merito che ha riformato l'annullamento degli atti presupposti: la riforma ha fatto venir meno la base fattuale e giuridica su cui la CTR aveva fondato l'accoglimento dell'appello della Distercoop, eliminando l'effetto preclusivo che la CTR aveva attribuito ai precedenti giudicati.

Massime di principio

  • Distinguere sempre se l'impugnazione concerne "vizi propri" della cartella di pagamento (errori formali o nella fase esecutiva) ovvero "vizi non propri" consistenti nella nullità/invalidità o nell'inesistenza dei titoli presupposti: la legittimazione passiva cambia a seconda di questa qualificazione (agente di riscossione vs ente impositore).
  • Verificare la definitività dei giudicati civili o penali su cui si fonda una esclusione di responsabilità: se tali sentenze sono state successivamente riformate o non sono divenute irrevocabili, non possono costituire base stabile per escludere l'obbligazione tributaria del contribuente.
  • Nei casi in cui la decisione del giudice tributario si fondi su accertamenti di merito relativi a titoli presupposti, la verifica della legittimità dell'atto di riscossione può richiedere il coinvolgimento dell'agente di riscossione; escluderlo dal processo può essere errore procedurale quando siano dedotti vizi propri dell'atto.
  • In presenza di contestazioni miste (vizi propri e vizi non propri), è opportuno articolare le deduzioni difensive separatamente e allegare la documentazione sulle vicende giudiziarie attinenti ai titoli presupposti, per permettere al giudice di valutare la legittimazione passiva corretta.
  • Controllare sempre i termini processuali e le regole di notificazione specifiche per le amministrazioni pubbliche (es. spedizione dall'Avvocatura dello Stato), poiché l'irricevibilità per tardività può essere evitata se rispettate le norme speciali di notifica.

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