Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33009/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La madre della danneggiata, in proprio e quale amministratrice di sostegno della figlia, e un altro familiare, anche quali eredi del padre deceduto durante il giudizio, avevano chiesto la condanna della gestione liquidatoria dell’azienda sanitaria al risarcimento dei danni derivanti dalla grave encefalopatia ipossico-ischemica della figlia. Gli attori riconducevano la lesione a sofferenza fetale e asfissia perinatale, imputate alla condotta dei sanitari durante il parto, e deducevano, tra l’altro, l’assenza di un monitoraggio cardiotocografico per oltre sette ore, le risultanze delle cartelle cliniche e le ammissioni della struttura circa l’asfissia e la paralisi cerebrale post-natale. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Firenze, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva confermato il rigetto, ritenendo che la patologia fosse riconducibile, secondo il criterio del “più probabile che non”, al diabete materno insulinodipendente durante la fase embrionale o gestazionale, e non a un’ipossia perinatale. In Cassazione le ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) motivazione illogica sul rigetto della richiesta di rimessione della causa sul ruolo per sottoporre al contraddittorio atti depositati in un diverso giudizio dai consulenti tecnici, contenenti asserite affermazioni difformi dalla relazione peritale e un’anticipazione della decisione; 2) motivazione apparente sul rigetto della rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio e omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di riconvocare i consulenti; 3) nullità per avere la Corte d’appello ritenuto implicitamente rinunciata la prova testimoniale non reiterata in modo specifico in sede conclusionale; 4) violazione delle indicazioni della precedente sentenza di cassazione e delle norme sul nesso causale e sull’onere probatorio, per avere escluso il nesso malgrado i dati clinici, l’asserita omissione del monitoraggio e le ammissioni della struttura; 5) motivazione apparente o illogica sull’esclusione della sofferenza fetale perinatale e mancato rispetto dello schema motivazionale indicato in sede di precedente rinvio; 6) omesso esame di fatti decisivi, tra cui gli addebiti di mala gestio, le allegazioni relative all’asfissia e alla paralisi cerebrale e le contestazioni alla tesi delle malformazioni da diabete materno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati respinti: la motivazione d’appello sulle richieste di rimessione sul ruolo e di rinnovazione della CTU era comprensibile e logicamente coerente; le dichiarazioni contenute negli atti di un diverso giudizio erano state correttamente considerate estranee al processo, non risultando che i consulenti avessero smentito o rettificato le conclusioni depositate nel giudizio, mentre la consulenza svolta era stata motivatamente ritenuta coerente con i quesiti ed esaustiva. La mancata riconvocazione dei consulenti era implicitamente giustificata da tale valutazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le ricorrenti non avevano indicato e prodotto gli atti processuali, in particolare l’atto d’appello, necessari a verificare che la mancata ammissione della prova testimoniale fosse stata tempestivamente censurata; la Corte ha inoltre ritenuto il motivo infondato nel merito, poiché una richiesta istruttoria deve essere reiterata specificamente in sede di precisazione delle conclusioni e non basta un richiamo generico ai precedenti atti difensivi. Il quarto, quinto e sesto motivo sono stati respinti. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse esaminato le risultanze cliniche e le questioni scientifiche già indicate nella precedente cassazione: il monitoraggio cardiotocografico risultava regolare, gli indici di Apgar erano 7 al primo minuto e 9 dopo cinque minuti, le ecografie craniche successive non mostravano segni di danno ipossico-ischemico e non era emersa una sindrome neurologica nei primi giorni di vita. La risonanza magnetica non consentiva di datare l’ipossia; il complesso degli elementi peritali aveva quindi consentito di collocare la patologia nella fase embrionale o gestazionale e di ricondurla, secondo il criterio del “più probabile che non”, al diabete materno. La mancanza di parte della documentazione clinica è stata reputata irrilevante alla luce delle altre evidenze disponibili. Le censure sul nesso causale miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; l’omesso esame delle ammissioni della struttura sulla paralisi cerebrale non è stato ritenuto decisivo, non essendo stato spiegato come avrebbe disarticolato il ragionamento probatorio. Le spese del giudizio di Cassazione sono state integralmente compensate per l’obiettiva complessità degli accertamenti di fatto. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;

    La nullità per difetto di motivazione ricorre se la motivazione manca radicalmente o, pur presente, è così inconciliabile, perplessa o incomprensibile da non rendere identificabile la ragione della decisione. Il vizio deve emergere dal testo della sentenza e non può fondarsi su una valutazione della sufficienza della motivazione rispetto alle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La stessa motivazione vale altresì a legittimare le ragioni della mancata riconvocazione dei consulenti, implicitamente giustificata dall’espressa soddisfazione manifestata per il lavoro svolto dagli ausiliari tecnici.

    La Corte ha escluso che vi fosse omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di riconvocazione dei consulenti, poiché la decisione di non accoglierla risultava implicitamente giustificata dalle ragioni espresse per ritenere completa e adeguata la consulenza.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente che denunzi la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo completo gli elementi fattuali rilevanti e, quando la censura dipende da atti processuali, individuare e produrre gli atti idonei a verificarla; il mero richiamo agli atti o la riproduzione parziale di passaggi non soddisfano l’onere di specificità.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4

    Per consentire il controllo di una censura basata su documenti o atti processuali, il ricorrente deve specificare dove il documento è stato prodotto nel giudizio di merito e allegarlo al ricorso, secondo le condizioni indicate dalla disposizione.

  • art. 383 c.p.c.

    il giudice del rinvio si sia espressamente fatto carico di ciascuna delle indicazioni del giudice di legittimità (cfr. pagg. 8, 9 e 10)

    Nel caso concreto la Corte ha verificato il rispetto delle indicazioni contenute nella precedente sentenza di cassazione constatando che il giudice di rinvio aveva affrontato i profili istruttori e motivazionali che erano stati indicati come trascurati.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    la giustificazione logico-giuridica dell’esclusione del nesso di causalità tra il danno sofferto da C.A. e l’operato dei sanitari in occasione del parto deve ritenersi di per sé incensurabile sotto il profilo della violazione di legge, risolvendosi, le critiche sul punto avanzate in ricorso, nella mera riproposizione di una rilettura nel merito dei fatti di causa, in forza di una prospettiva critica non consentita in questa sede di legittimità.

    Una volta motivata dal giudice di merito l’esclusione del nesso causale sulla base delle risultanze acquisite, la richiesta di attribuire a tali elementi un diverso significato integra una contestazione della valutazione di fatto e non una violazione di legge scrutinabile in cassazione.

  • art. 1218 c.c.

    la giustificazione logico-giuridica dell’esclusione del nesso di causalità tra il danno sofferto da C.A. e l’operato dei sanitari in occasione del parto deve ritenersi di per sé incensurabile sotto il profilo della violazione di legge, risolvendosi, le critiche sul punto avanzate in ricorso, nella mera riproposizione di una rilettura nel merito dei fatti di causa, in forza di una prospettiva critica non consentita in questa sede di legittimità.

    La disposizione è richiamata nel motivo relativo alla responsabilità per inadempimento, ma la Corte ha respinto la censura perché diretta a ottenere una nuova valutazione delle risultanze fattuali e del nesso causale, non perché abbia enunciato un diverso criterio autonomo di interpretazione dell’articolo.

  • art. 1223 c.c.

    la giustificazione logico-giuridica dell’esclusione del nesso di causalità tra il danno sofferto da C.A. e l’operato dei sanitari in occasione del parto deve ritenersi di per sé incensurabile sotto il profilo della violazione di legge, risolvendosi, le critiche sul punto avanzate in ricorso, nella mera riproposizione di una rilettura nel merito dei fatti di causa, in forza di una prospettiva critica non consentita in questa sede di legittimità.

    La Corte ha ritenuto non utilmente censurabile in cassazione la ricostruzione causale del giudice di rinvio, poiché le ricorrenti chiedevano una diversa lettura dei fatti e delle prove; la sentenza non formula una regola autonoma sulla misura del danno risarcibile.

  • art. 2697 c.c.

    l’incompletezza della cartella clinica è circostanza valutabile al fine di dimostrare un nesso di casualità tra l’operato del medico e il danno del paziente quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l’accertamento del nesso

    L’incompletezza della cartella clinica può assumere rilievo probatorio sul nesso causale quando abbia reso impossibile accertarlo; nel caso concreto la Corte ha confermato che tale criterio non operava, perché il giudice di rinvio aveva potuto fondare la valutazione sulle alternative evidenze probatorie disponibili.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste quando la motivazione è assente oppure, pur formalmente presente, è talmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi. Il controllo riguarda il testo del provvedimento e non la sufficienza della motivazione rispetto alle risultanze probatorie.
  • La decisione di non rinnovare una consulenza tecnica d’ufficio, anche se implicita, non è sindacabile in cassazione quando il giudice abbia tratto il proprio convincimento dalle prove già acquisite e abbia motivatamente ritenuto la consulenza esauriente e adeguata ai quesiti.
  • La parte che intenda mantenere una richiesta istruttoria respinta deve reiterarla in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni; un richiamo generico ai precedenti atti difensivi non basta e la richiesta non specificamente riproposta si intende rinunciata.
  • Chi deduce in cassazione una violazione dipendente dal contenuto degli atti processuali deve indicare e produrre gli atti necessari a verificare la censura, precisando la sede processuale in cui sono stati prodotti; l’omissione impedisce il controllo di legittimità sul fatto processuale allegato.
  • L’incompletezza della cartella clinica può concorrere alla prova del nesso causale tra condotta sanitaria e danno soltanto quando abbia reso impossibile accertare quel nesso; tale incompletezza non è decisiva se il giudice può ricostruire i fatti sulla base di altre evidenze probatorie ritenute adeguate.
  • La contestazione della ricostruzione del nesso causale non integra una violazione di legge quando si risolve nella richiesta di una diversa valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.