Cassazione Civile, Sentenza n. 32979/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Contenzioso tributario relativo a un avviso di pagamento per accise sugli olii minerali (anno 2006) emesso dall'Agenzia per cessioni di gasolio verso un destinatario sloveno (Fajanca doo). L'Agenzia deduceva lo "svincolo irregolare" della merce e richiedeva le accise; la contribuente contestava l'addebito sostenendo la regolare consegna al destinatario. In appello la CTR aveva ritenuto infondata la pretesa fiscale poichÈ non provata l'inesistenza del destinatario né la falsificazione dei timbri doganali, e aveva considerato l'archiviazione del procedimento penale come elemento valutabile nell'insieme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, confermando la sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso della SI.LO.NE. e annullato l'avviso di pagamento. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i tre motivi di ricorso: il secondo per vizi motivazionali non sussistenti, il terzo perché tendeva a rimettere in discussione il merito (vietato in sede di legittimità) e il primo perché la CTR non si era basata esclusivamente sull'archiviazione penale e aveva correttamente applicato il principio per cui il provvedimento penale è un elemento di prova tra gli altri. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia e liquidate in misura indicata (euro 5.250 onorari, euro 200 esborsi oltre percentuali per spese generali e accessori).
Norme richiamate
art. 654 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla chiusura/archiviazione del procedimento penale; la Corte osserva che l'archiviazione costituisce elemento di prova valutabile dal giudice tributario ma non vincolante di per sè.
art. 20 d.lgs. 74/2000
Richiamato con riferimento ai profili penal-tributari; la decisione viene interpretata nel senso che le risultanze penali integrano elementi probatori liberi nel giudizio tributario.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte richiama il limite del sindacato di legittimità (divieto di riesame del merito) e la stretta tutela della motivazione impostata dalla riforma, ammettendo la censura in cassazione solo per difetti di motivazione di gravità costituzionale.
art. 7, comma 1, lett. a) e d) TUA
Riferimento alla disciplina sostanziale sulle accise e ai presupposti per l'applicazione dell'imposta; la Corte segnala che l'onere di provare lo "svincolo irregolare" grava sull'Amministrazione, che non ha fornito prove idonee e convincenti.
art. 2697 cod. civ.
Norma sull'onere della prova: la Corte conferma che l'Amministrazione ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale e che la CTR ha legittimamente valutato che tale onere non fosse soddisfatto.
art. 12 delle Preleggi
Richiamato come criterio interpretativo per limitare il sindacato di legittimità e per interpretare restrittivamente le ragioni di cassazione relative alla motivazione.
Massime di principio
- L'archiviazione o la sentenza penale favorevole rappresenta nel processo tributario un elemento di prova e non un vincolo assoluto: il giudice tributario può valutarla unitamente alle altre risultanze.
- In Cassazione non è consentito rimodulare il giudizio di fatto o riesaminare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito; i motivi che mirano a rimettere in discussione il convincimento del merito sono inammissibili.
- Per contestare uno svincolo o la regolare consegna di merci sottoposte ad accisa, l'Amministrazione deve fornire prove specifiche e corroborate (documentazione doganale affidabile, elementi che dimostrino la falsificazione o la mancata ricezione); rapporti investigativi o presunzioni non adeguatamente asseverate possono essere insufficienti.
- I vizi di motivazione denunciabili in cassazione sono quelli gravi e formali (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contraddizioni insanabili), non la mera insufficienza argomentativa.
- L'onere della prova, secondo l'art. 2697 c.c., rimane a carico di chi afferma un fatto costitutivo della pretesa: in ambito tributario ciò si traduce nell'obbligo per l'Amministrazione di provare l'irregolarità dell'operazione impugnata.
- Il giudizio tributario di appello deve motivare specificamente sull'attendibilità degli elementi probatori; una motivazione articolata e coerente rafforza la possibilità di difesa del contribuente in sede di legittimità.
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