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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33001/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (n. 28/2021) che aveva irrogato al Di Mauro la sanzione della censura per il primo capo di incolpazione e lo aveva assolto dal secondo capo. Le incolpazioni riguardavano conversazioni avvenute il 16 maggio 2017 con l'avv. Calafiore: a) la ricezione e comunicazione di informazioni e valutazioni concernenti altri pubblici ministeri e relative iniziative (interrogazione parlamentare, segnalazioni, pubblicazioni) e indicazioni su come trattare fascicoli; b) espressioni denigratorie e di dileggio verso il dott. Scavone, prospettate davanti a un esterno all'ufficio, tali da configurare, secondo il ricorrente, una grave scorrettezza disciplinare ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n.109/2006. Il Ministero ha contestato che la Sezione Disciplinare avesse erroneamente ritenuto il secondo capo privo della gravità necessaria per integrare l'illecito disciplinare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministro. Ha ritenuto tempestivo il ricorso e ha esaminato i motivi congiuntamente. Sul merito la Corte ha confermato che la nozione di "grave scorrettezza" è elastica e va valutata nel contesto (qui: tensioni e indagini interne all'ufficio di Siracusa). Ha condiviso la valutazione del CSM che, pur riconoscendo la scorrettezza dei giudizi espressi su Scavone, li ha ritenuti non dotati della gravità necessaria a integrare l'illecito disciplinare, soprattutto in confronto alla più rilevante condotta contestata nel primo capo. La Corte ha quindi valutato la motivazione della Sezione Disciplinare congrua e non viziata e ha confermato l'assoluzione dal secondo capo e la sanzione (censura) irrogata sul primo capo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di cassazione (liquidate in Euro 3.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • Decreto legislativo n. 109 del 2006, art. 1

    Quadro normativo generale sulla responsabilità disciplinare dei magistrati; richiamato come fondamento dell'azione disciplinare.

  • Decreto legislativo n. 109 del 2006, art. 2 comma 1 lett. d)

    Prevede l'illecito disciplinare per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio; la Sezione Disciplinare ha ricondotto le condotte del Di Mauro a questa fattispecie e ha valutato la gravità alla luce del contesto.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e) e lett. b)

    Articola i motivi di ricorso per cassazione (vizii di motivazione e violazione o falsa applicazione di norme); il ricorso del Ministro contestava carenze motivazionali e la applicazione della norma disciplinare.

  • Decreto legislativo n. 109 del 2006, art. 19

    Norma sulla comunicazione della decisione disciplinare; rilevante per determinare il termine di proposizione del ricorso, con la Corte che ha affermato l'unitarietà del procedimento e la decorrenza del termine dalla comunicazione della sentenza.

  • Decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23 comma 8-bis

    Richiamato per la procedura in camera di consiglio della Corte di Cassazione (misure procedurali straordinarie); la questione è stata trattata ai sensi della normativa indicata.

  • Decreto-legge n. 105 del 2021, art. 7

    Richiamato insieme all'art. 23 del d.l. 137/2020 per le modalità di trattazione in camera di consiglio; ha rilevanza procedurale.

  • Codice penale, art. 416 comma 2

    Citato nel contesto factuale (richiesta di archiviazione relativa a procedimento per associazione a delinquere), ma non è stato il centro della decisione disciplinare; la sua menzione riguarda la genesi delle informazioni circolate.

Massime di principio

  • La nozione di "grave scorrettezza" disciplinare è elastica: va valutata concretamente nel contesto specifico dell'ufficio e della situazione, tenendo conto del danno all'unità e al buon andamento dell'ufficio.
  • I giudizi sulla gravità dell'illecito e sull'adeguatezza della sanzione sono in larga parte di merito e la loro sindacabilità in Cassazione è limitata; la Corte può intervenire solo per vizio di motivazione o errata interpretazione della norma.
  • Espressioni denigratorie private, anche se rese alla presenza di un esterno (es. un avvocato), non sempre integrano l'illecito disciplinare se non raggiungono la soglia di gravità che offende l'istituzione o compromette l'unità funzionale dell'ufficio.
  • In procedimenti disciplinari con più capi imputati promossi da soggetti diversi, opera il principio di unità del procedimento: il termine per impugnare decorre dalla comunicazione della decisione complessiva.
  • La motivazione comparativa (confronto tra singole condotte contestate) può legittimamente portare a differenziare la rilevanza disciplinare di atti diversi posti in essere nello stesso contesto.
  • Per chi contesta una decisione disciplinare è cruciale dimostrare vizi specifici di motivazione o errata applicazione normativa; la mera divergenza valutativa non è generalmente sufficiente per ottenere l'annullamento.

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