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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32978/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello principale dell'Agenzia delle dogane e respinto l'appello incidentale dei contribuenti avverso avviso di pagamento per dazi, IVA e accise (anno 2009) relativo a un ammanco di tabacchi lavorati esteri (TLE) per furto. Questioni giuridiche principali: se il furto da parte di terzi possa determinare l'"abbuono" dell'accisa (caso fortuito/forza maggiore), la sussistenza dell'obbligazione per IVA e dazi nonostante la sottrazione, la sufficienza del documento di transito (Ti) per provare l'origine delle merci e la validità di eccezioni procedimentali sollevate dai ricorrenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dei contribuenti. Ha confermato che: (1) l'art. 4 del d.lgs. 504/1995 non si applica al fatto del 8 aprile 2009 (entrata in vigore di modifiche successiva) e che la disciplina applicabile è la previgente (d.l. 331/1993) interpretata alla luce della Direttiva 92/12/CEE; (2) il furto da parte di terzi non equivale, per i tabacchi lavorati, a caso fortuito/forza maggiore idoneo ad ottenere l'abbuono dell'accisa, salvo prova della distruzione o dispersione che impedisca l'immissione al consumo; (3) l'IVA all'importazione e i dazi sono dovuti in quanto l'obbligazione sorge al momento dell'ingresso/importazione ed è efficacemente fatta sorgere anche dal furto in regime di deposito (giurisprudenza Corte di giustizia C-273/12); (4) il documento di transito (Ti) era utilizzabile e sufficiente a fondare l'accertamento dell'origine salvo diversi elementi di fatto; (5) le eccezioni procedurali dei ricorrenti in cassazione sono inammissibili per difetto di autosufficienza. Conseguenza: conferma dell'obbligo dei contribuenti al pagamento di dazi, IVA e accise contestati.

Norme richiamate

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    L'art. 4 contiene regole sull'abbuono di accise in caso di perdita/distruzione in regime sospensivo; tuttavia la specifica modifica che avrebbe esteso effetti è entrata in funzione successivamente al fatto (1 aprile 2010), per cui per il fatto del 2009 occorre applicare la previgente disciplina.

  • d.l. 331/1993 (art. 2 e 5)

    Recepisce i principi della Direttiva 92/12/CEE: prevede l'abbuono in caso di perdita o distruzione per caso fortuito/forza maggiore e specifica che, salvo diversa previsione, i fatti imputabili a terzi non sono equiparati al caso fortuito per i tabacchi lavorati.

  • Direttiva 92/12/CEE

    Stabilisce il regime fiscale degli accise: imposizione al momento di produzione/importazione, regime sospensivo in deposito autorizzato, possibile abbuono in caso di caso fortuito/forza maggiore previa verifica dalle autorità competenti; va applicata ratione temporis al fatto del 2009.

  • Direttiva 2008/118/CE

    Entrata in vigore il 17/12/2008 ma con effetto abrogativo differito fino al 1/4/2010; perciò non sostituiva ancora la Direttiva 92/12/CEE alla data del fatto controverso.

  • art. 59, legge 21 novembre 2000, n. 342

    Per i furti e le irregolarita' nella circolazione ... compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa.

    Previsione favorevole ai contribuenti ma di natura intertemporale e applicabile solo ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; nel caso di specie non rilevante ratione temporis.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), art. 70 e riferimenti

    L'IVA all'importazione è un obbligazione doganale che sorge al momento dell'ingresso delle merci nel territorio nazionale; la sottrazione della merce non estingue tale obbligazione.

  • Regolamento CEE 2913/1992 (Codice Doganale), art. 26

    Il documento di transito (Ti) può essere utilizzato per attestare l'origine/movimentazione delle merci; l'ufficio doganale ha facoltà (non obbligo) di ulteriori verifiche in caso di seri dubbi.

  • Giurisprudenza Corte di giustizia UE, causa C-273/12 (Harry Winston)

    Ha stabilito che il furto di merci detenute in regime di deposito doganale può far sorgere l'obbligazione doganale (dazi) e rendere esigibile l'IVA all'importazione.

  • Giurisprudenza Corte di giustizia UE, causa C-81/15 (Kapnoviomichania Karelia)

    Richiama il ruolo centrale del depositario autorizzato e definisce i limiti della responsabilità: la nozione di forza maggiore implica circostanze estranee al depositario, anormali e imprevedibili le cui conseguenze non potevano essere evitate nonostante tutte le misure ragionevoli.

Massime di principio

  • Per i tabacchi lavorati l'abbuono dell'accisa è ammesso solo se è provata la perdita o distruzione oggettiva del prodotto (dispersione/inutilizzabilità) che ne impedisca l'immissione nel consumo; la sottrazione/ furto non è di per sé sufficiente.
  • Occorre determinare la normativa applicabile alla data del fatto: modifiche legislative successive non si applicano retroattivamente se previste con efficacia differita.
  • In ambito di accise armonizzate, le disposizioni nazionali devono essere interpretate conformemente alle direttive UE vigenti ratione temporis e alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
  • L'IVA all'importazione e i dazi sorgono al momento dell'ingresso/importazione; il furto in deposito doganale può rendere esigibili tali obbligazioni anche se il debitore è incolpevole.
  • La nozione di forza maggiore, ai fini dell'abbuono, richiede circostanze anormali, imprevedibili e inevitabili nonostante tutte le precauzioni ragionevoli poste in essere dall'operatore.
  • Il documento di transito (Ti) può essere prova utile dell'origine/movimentazione delle merci, salvo che l'amministrazione doganale non abbia seri dubbi che giustifichino verifiche ulteriori.
  • Le eccezioni procedurali devono risultare dagli atti di causa e, in sede di cassazione, il ricorso deve essere autosufficiente: mancanza di riproduzione/indicazione degli atti rilevanti determina inammissibilità delle censure.
  • Per ottenere l'esonero dall'obbligazione tributaria il soggetto ha l'onere di fornire prove concrete e specifiche della distruzione/dispersione o della sussistenza di un evento qualificabile come forza maggiore secondo i criteri comunitari.

Testo integrale

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