Cassazione Civile, Sentenza n. 33008/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia origina dal gravissimo danno encefalico subito durante la nascita da una neonata gemella, attribuito dai genitori a un’asfissia insorta durante il parto e alla condotta dei sanitari. I genitori, anche per la figlia gemella minore, avevano chiesto il risarcimento dei danni all’azienda ospedaliero-universitaria e a una sanitaria; la compagnia assicuratrice era stata chiamata in giudizio a fini di manleva. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 26 aprile 2019, aveva confermato il rigetto, riconducendo il danno a una disfunzione placentare cronica preesistente e a una patologia del cordone ombelicale non rilevabile strumentalmente, senza ravvisare colpa dei sanitari. In Cassazione i due genitori hanno proposto distinti ricorsi, ciascuno articolato in tre motivi. Con il primo hanno denunciato l’omesso esame di fatti asseritamente decisivi: differenze del liquido amniotico tra le gemelle, manifestazione tardiva della poroencefalia, tracciati cardiotocografici, accertamenti ecografici sul benessere e sull’accrescimento fetale, diagnosi di asfissia alla nascita e annotazione dell’urgenza del cesareo. Con il secondo hanno denunciato nullità della sentenza per motivazione illogica, contestando la valutazione del liquido amniotico, la collocazione temporale dell’insulto ischemico e l’attendibilità degli esami cardiotocografici. Con il terzo hanno invocato la violazione dell’art. 116 c.p.c., censurando la consulenza tecnica d’ufficio e la valutazione delle prove, nonché sostenendo che l’impossibilità di dimostrare l’asfissia intrapartum fosse imputabile alla condotta dei convenuti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, e in parte inammissibile: i fatti indicati erano stati esaminati dalla Corte d’appello e la loro pretesa decisività dipendeva dalla lettura probatoria auspicata dai ricorrenti; la censura mirava quindi a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato rigettato: la motivazione della sentenza impugnata era presente, comprensibile e idonea a rendere riconoscibile la ratio decidendi, e la contestazione della sua sufficienza rispetto alle risultanze probatorie non integrava il vizio denunciato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: sotto il richiamo all’art. 116 c.p.c. i ricorrenti contestavano in realtà la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove, senza denunciare la violazione delle regole legali di valutazione probatoria né un vizio motivazionale ammissibile. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per l’obiettiva complessità degli accertamenti di fatto. È stata attestata, a carico di ciascun ricorrente, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Osserva preliminarmente il Collegio come, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi controversi rilevanti ai fini della legittimità della sentenza impugnata deve caratterizzarsi, tra gli altri requisiti, per la decisività dei fatti asseritamente omessi, ossia per l’effettiva idoneità degli stessi fatti, ove considerati, a orientare in termini sicuramente (e non già ipoteticamente) decisivi l’esito della decisione rimessa al giudice di merito.
Il vizio di omesso esame richiede che il fatto trascurato, se considerato, sia concretamente idoneo a determinare con certezza un esito diverso; la decisività non può dipendere dalla sola interpretazione del fatto preferita dal ricorrente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum.
La nullità per difetto di motivazione sussiste quando la motivazione manchi del tutto oppure sia talmente contraddittoria o incongrua da rendere impossibile individuare la giustificazione della decisione; non basta contestarne la sufficienza rispetto alle prove.
art. 116 c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è denunciabile quando il giudice deroga alle regole di libera valutazione o applica il prudente apprezzamento a una prova soggetta a regime legale diverso; non consente di censurare il mero apprezzamento di merito delle prove.
art. 2729 c.c.
Varrà considerare, sul punto, come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità delle censure in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c., nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.).
La valutazione complessiva degli indizi può fondare il ragionamento presuntivo quando gli elementi presentino capacità rappresentativa sufficiente; la mera proposta di una diversa lettura degli indizi non dimostra la violazione della norma.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato nella misura pari a quello dovuto per ciascun ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
La disposizione comporta che, in presenza dei relativi presupposti processuali, sia attestato l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il fatto deve essere idoneo, se considerato, a determinare con certezza una decisione diversa; non è sufficiente che il ricorrente ne proponga una lettura probatoria alternativa.
- La censura di omesso esame non può essere utilizzata per ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, quando il fatto indicato risulti già considerato dal giudice di merito.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre se la motivazione manca integralmente oppure è così contraddittoria, perplessa o incomprensibile da impedire di riconoscere la ratio decidendi; non rileva, a tale fine, la mera contestazione della sufficienza dell’argomentazione rispetto alle prove.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile quando il giudice disattende il principio di libera valutazione senza una deroga legale, o applica il prudente apprezzamento a una prova sottoposta a valutazione legale; il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non è, di per sé, denunciabile in Cassazione.
- La contestazione della ricostruzione dei fatti e del significato probatorio degli elementi acquisiti non integra una violazione di legge se non investe l’interpretazione della norma o la sussunzione giuridica di un fatto incontroverso.
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