Cassazione Civile, Ordinanza n. 29632/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un medico dirigente, titolare di incarico di alta specializzazione, che aveva chiesto il risarcimento del danno nei confronti dell'azienda sanitaria datrice di lavoro per l'inadempimento dell'obbligo di graduazione/pesatura degli incarichi dirigenziali. Il tribunale aveva accolto la domanda riconoscendo euro 150 mensili dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'azienda sanitaria ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., sostenendo che non vi fosse prova di un inadempimento imputabile, che la pesatura era attività complessa avviata nel 2007 dopo l'accorpamento degli enti, e che comunque il lavoratore non aveva subito danno perché la quota variabile della retribuzione di posizione sarebbe confluita nel fondo per la retribuzione di risultato, con conseguente incremento di quest'ultima e quindi con una compensazione tra vantaggio e danno; inoltre ha richiamato la sottoscrizione del contratto individuale con retribuzione di posizione unificata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando omessa pronuncia sulle eccezioni relative sia all'accettazione della retribuzione unificata sia alla non imputabilità dell'inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il ricorso. Ha escluso che fosse censurabile in sede di legittimità la valutazione della corte territoriale sull'imputabilità dell'inadempimento all'azienda sanitaria, ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla presunta accettazione contrattuale di una retribuzione di posizione unificata e ha respinto nel resto il ricorso. Ha invece accolto il motivo limitatamente alla questione della compensatio lucri cum damno, rilevando che la sentenza d'appello non aveva esaminato se, per effetto della confluenza delle somme non erogate nel fondo per la retribuzione di risultato prevista dal CCNL, il lavoratore avesse già beneficiato di un incremento economicamente compensativo del pregiudizio allegato. Per tale profilo ha cassato con rinvio, demandando al giudice del rinvio gli accertamenti di fatto necessari e l'applicazione dei principi richiamati.
Norme richiamate
richiamato in relazione all'onere della prova: il datore di lavoro che eccepisce fatti impeditivi o estintivi, o la non imputabilità dell'inadempimento, deve provarli.
richiamato quale norma sull'inadempimento contrattuale e sulla responsabilità del debitore per mancata esecuzione non imputabile.
utilizzato per censurare la pretesa violazione di legge nel primo motivo di ricorso.
utilizzato per la doglianza di omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato in relazione al dedotto vizio di omessa pronuncia; la Corte ribadisce che l'omissione di motivazione su una questione di diritto è irrilevante se la decisione è comunque corretta.
richiamato per rinviare alle motivazioni di un precedente della Corte sul medesimo contenzioso.
richiamato per affermare che il contratto individuale non può derogare in peius alla contrattazione collettiva.
art. 45, co. 1, d. lgs. 165/2001
richiamato per ribadire la prevalenza della disciplina collettiva sul contratto individuale nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato.
richiamato a sostegno del potere della Corte di correggere la motivazione e decidere sulla questione di diritto anche in presenza di un error in procedendo, quando non occorrano nuovi accertamenti di fatto.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
richiamato dal controricorrente in eccezione di inammissibilità, ritenuta infondata dalla Corte.
art. 50, co. 4, CCNL Area 1998-2001
i fondi per la retribuzione di posizione «devono essere integralmente utilizzati»; «eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo»
la Corte ne ricava che, se la retribuzione di posizione non viene erogata e residuano somme nel relativo fondo, tali somme confluiscono nel fondo per la retribuzione di risultato, potendo incrementarla e rendendo astrattamente configurabile una compensatio lucri cum damno.
Massime di principio
- In tema di dirigenza medica, l'obbligo della pubblica amministrazione di attivare e completare il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi permane anche se si siano superati i termini endoprocedimentali o le trattative sindacali non siano state concluse; la sua violazione non consente di chiedere direttamente l'adempimento, ma legittima una domanda risarcitoria per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione.
- Nel giudizio di responsabilità contrattuale del datore di lavoro, una volta allegata la fonte del diritto e l'inadempimento, grava sul datore l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o la non imputabilità dell'inadempimento.
- La deduzione di un contratto individuale che preveda una retribuzione di posizione unificata non vale, da sola e in termini generici, come rinuncia del lavoratore ai diritti derivanti dalla contrattazione collettiva, in quanto il contratto individuale non può derogare in peius alla disciplina collettiva.
- Se il medesimo fatto che integra l'inadempimento determina anche un vantaggio patrimoniale per il creditore, il giudice deve verificare se ricorra una compensatio lucri cum damno; in presenza di una previsione collettiva che faccia confluire residui del fondo per la retribuzione di posizione nel fondo per la retribuzione di risultato, il possibile incremento di quest'ultimo va esaminato ai fini della quantificazione del danno.
- Quando la questione di diritto è stata devoluta al giudice di merito e la soluzione corretta è già ricavabile dagli atti, l'eventuale omessa motivazione può essere corretta in cassazione senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; se invece l'accertamento fattuale è necessario, la causa va rinviata al giudice di merito.
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