Cassazione Penale, Sentenza n. 51605/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186, comma 1 lett.b) e comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285): dedotta carenza o contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto e della prova, violazione del principio "in dubio pro reo", inutilizzabilità del verbale dell'alcoltest per omissione di escussione dei verbalizzanti e per mancanza di prova dell'omologazione/controlli e taratura dell'apparecchio; richiesta applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale che: ha correttamente motivato le prove acquisite; ha considerato non decisiva l'assenza di escussione dei verbalizzanti in quanto gli accertamenti erano di carattere irripetibile e le ragioni dell'esame alcolimetrico irrilevanti ai fini di utilizzabilità; ha evidenziato che l'onere di provare il malfunzionamento o l'assenza dei controlli periodici dell'etilometro grava sulla difesa (in assenza di prova contraria risultava regolare l'omologazione); ha escluso la causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. in ragione dell'entità del tasso alcolemico, dell'orario notturno e della giovane età dell'imputato; ha ritenuto congrua la pena commisurata nei pressi del minimo edittale e legittimo il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, art.186
art.186, comma 1, lett.b) e comma 3
Norma applicata per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto provato il reato sulla base dell'esito dell'alcoltest e degli elementi di contesto
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e composita (modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo, grado di colpevolezza); la Corte ha escluso l'applicabilità per la pericolosità connessa a tasso alcolemico, orario e giovane età
codice di procedura penale, art.606
art.606, comma 1, lett.b) e lett.e)
Criteri di impugnazione in Cassazione (vizi di motivazione e travisamento della prova): la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati
codice di procedura penale, art.530
Principio "in dubio pro reo": invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero dubbi tali da giustificare l'assoluzione
Criteri di determinazione della pena e degli elementi da valutare per attenuanti/tenuità del fatto; richiamato per valutare modalità della condotta, danno/pericolo e colpevolezza
Massime di principio
- L'esito dell'alcoltest è utilizzabile anche se non è stato previamente documentato un repertorio di "sintomi" visibili: l'assenza di osservazione di segni di ebbrezza non rende automaticamente inutilizzabile il test.
- Spetta alla difesa provare il malfunzionamento o la mancata verifica dell'etilometro (es. produzione del libretto metrologico o escussione del responsabile dei controlli); in mancanza, l'omologazione riportata nel verbale vale come presunzione di corretto funzionamento.
- L'applicabilità dell'art.131-bis (particolare tenuità) richiede valutazione congiunta e complessiva di modalità della condotta, esiguità del pericolo/danno e grado di colpevolezza: un elemento negativo è sufficiente a escludere la causa di non punibilità.
- Il giudice del merito può negare le circostanze attenuanti generiche anche con motivazione sintetica quando manchino elementi positivi a favore dell'imputato; tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione se non è contraddittoria.
- Per impugnazioni in Cassazione è necessario formulare censure concrete e specifiche: argomentazioni generiche o prive di elementi probatori nuovi sono spesso dichiarate manifestamente infondate o inammissibili.
- In procedimenti per guida in stato di ebbrezza, la tempestiva acquisizione e conservazione della documentazione tecnica relativa all'etilometro è cruciale per la difesa; senza documentazione di controllo la presunzione di regolare funzionamento permane.
- La gravità del fatto va valutata anche con riferimento a circostanze di contesto (es. orario notturno, giovane età, tasso alcolemico elevato) che possono influire negativamente sulla valutazione di tenuità e sulle attenuanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51581/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51582/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51583/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51584/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51585/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51586/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →