Cassazione Penale, Sentenza n. 51586/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 27/10/2022 per tre profili principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere riconosciuto la desistenza volontaria o comunque l'inidoneità del tentativo, sostenendo l'assenza di segni di effrazione nelle porte; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla corretta qualificazione del fatto come furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., lamentando che non sia stata valutata la natura di "privata dimora" dello studio professionale; 3) errato diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., perché il danno sarebbe stato nullo o di entità trascurabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che i motivi debordano nel merito e siano manifestamente infondati. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza del tentativo idoneo di furto in abitazione (ingresso nello stabile plurifamiliare, posizionamento di uno stuoino per impedire la chiusura del portone, rinvenimento di arnesi da scasso, fuga all'arrivo delle forze dell'ordine), nonché l'esclusione della desistenza volontaria. Ha altresì condiviso il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, ritenendo che il previsto valore del bottino non risultasse di speciale tenuità e che la prognosi ex ante sul danno fosse negativa per l'attenuante. Per l'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina del tentativo: è stato ritenuto che gli atti eseguiti fossero idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del furto
Norma che configura il furto in abitazione; la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la fattispecie in considerazione del luogo (stabile con più appartamenti) e delle modalità di introduzione
Aggravanti collegate al furto in abitazione e all'uso di strumenti atti allo scasso richiamate nella contestazione
Attenuante per particolare tenuità del danno: la Corte ha ritenuto che, nel tentativo, vada fatta una prognosi ex ante sul valore della cosa che sarebbe stata sottratta e ha escluso la sussistenza dell'attenuante
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limite alla sindacabilità in Cassazione del travisamento del fatto: la Corte ha richiamato la preclusione per la Cassazione di rinnovare la valutazione delle risultanze processuali
Richiamata per la modifica dell'art. 606 c.p.p. che limita il giudizio di legittimità sulla valutazione dei fatti
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla disciplina delle spese e delle sanzioni in caso di inammissibilità dei ricorsi
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018)
Conferma il principio secondo cui la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022)
Stabilisce che, nel tentativo di furto, la valutazione dell'eventuale danno ai fini dell'attenuante deve essere effettuata con una prognosi ex ante basata sulle modalità della condotta
Massime di principio
- Per la configurazione del tentativo di furto in abitazione è decisivo il luogo di introduzione (es.: stabile con più appartamenti) e gli elementi concreti che dimostrino l'intento di consumare il reato (arnesi da scasso, ostacolo alla chiusura delle porte per assicurarsi la fuga, abbandono degli attrezzi solo a seguito dell'arrivo delle forze dell'ordine).
- La desistenza volontaria è riconosciuta solo se è provato che l'agente ha spontaneamente e liberamente rinunciato alla consumazione prima che l'azione diventasse inefficace per cause esterne; la fuga o l'abbandono dell'azione in reazione all'arrivo della polizia non costituiscono desistenza volontaria.
- In tema di attenuante di lieve entità del danno (art. 62, n.4 c.p.), anche nel tentativo il giudice deve effettuare una prognosi ex ante sul valore della cosa che sarebbe stata sottratta, tenendo conto delle modalità della condotta; non basta l'assenza dell'evento dannoso reale.
- La Corte di Cassazione è limitata nell'esame dei fatti: in mancanza di errori di diritto o di vizi logici-palese, non può riesaminare la valutazione probatoria fatta dai giudici di merito (art. 606 c.p.p., lett. e)). I ricorsi che si limitano a sollevare contestazioni sul merito delle valutazioni fattuali rischiano l'inammissibilità.
- In impugnazioni alla Corte di Cassazione è strategico fondare i motivi su specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali chiaramente individuabili; allegazioni generiche o riassunte che richiedano una rivalutazione integrale del materiale probatorio sono destinati a non essere accolte.
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