Cassazione Penale, Sentenza n. 51581/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha dichiarato la nullità del giudizio d'appello per aver applicato il rito cartolare nonostante la richiesta di trattazione orale, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Roma per l'ulteriore corso del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava due profili: 1) error in procedendo, perché la Corte territoriale, dopo rinvii, ha deciso l'appello con le forme della trattazione scritta previste dall'art. 23-bis L. n. 176/2020 nonostante la difesa avesse ritualmente depositato richiesta di discussione orale, impedendo così alla difesa di esporre le proprie argomentazioni; 2) violazione degli artt. 148 e ss. e 170 c.p.p., poiché veniva dedotta la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio rispetto alla notifica della data d'udienza (non risultava dagli atti l'avvenuta notificazione), motivo poi assorbito dalla Corte.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
reato per cui era stato condannato l'imputato (omicidio colposo)
Indicazione del titolo di reato a carico dell'imputato; la Cassazione non ha deciso nel merito sulla colpa ma ha annullato per vizi procedurali l'atto di impugnazione
art. 23-bis L. n. 176/2020
disciplina emergenziale sulla trattazione scritta/rito cartolare introdotta per il contenimento della pandemia da COVID-19
La Corte ha ritenuto illegittimo applicare le forme della trattazione scritta quando la difesa aveva richiesto e depositato la trattazione orale; le misure emergenziali non possono escludere il diritto alla discussione orale senza che la richiesta difensiva sia adeguatamente considerata e motivatamente respinta
artt. 148 e ss. e 170 cod. proc. pen.
norme sul contraddittorio e sulla partecipazione dell'imputato al processo
La doglianza relativa alla nullità per difetto di contraddittorio in primo grado è stata ritenuta assorbita dalla decisione sul primo motivo, ma la sentenza sottolinea l'importanza del rispetto delle garanzie difensive e della necessità di evidenziare l'avvenuta notificazione quando richiesta
Massime di principio
- La richiesta di trattazione orale presentata dalla difesa deve essere valutata e non può essere elusa con l'applicazione automatica del rito cartolare previsto dalle norme emergenziali; il giudice deve motivare il rifiuto.
- L'impiego di procedure semplificate o scritte introdotte per l'emergenza COVID-19 non sospende i diritti fondamentali della difesa; l'esclusione dell'udienza orale senza adeguata giustificazione può determinare la nullità del giudizio.
- La mancata notificazione della data di udienza che impedisca il contraddittorio è un vizio rilevante; se provato, può portare all'annullamento della sentenza di merito.
- In presenza di vizi procedurali attinenti al diritto di difesa, la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il ritorno degli atti al giudice competente per proseguire o riesaminare il processo.
- Per preservare i propri diritti, la difesa deve documentare e depositare tempestivamente le richieste (es. istanza di trattazione orale) e conservare ogni prova di notificazione; in mancanza, è opportuno sollevare subito le eccezioni processuali utili.
- Il giudice d'appello, prima di decidere in forma scritta, deve verificare l'esistenza di istanze difensive contrarie e motivare la scelta di procedere per iscritto se la legge lo consente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51582/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51583/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51584/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51585/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51586/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51587/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →