Cassazione Penale, Sentenza n. 51583/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza perché: (1) contesta la sufficienza di una sola misurazione alcolimetrica (2,09 g/l) non corroborata da sintomi coerenti con quel grado di ebbrezza e invoca la tabella ministeriale del 30/07/2008 per mostrare incongruenze; (2) deduce l'errata esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la condotta e le circostanze concrete (strada di montagna, lieve urto con auto parcheggiata, prossimità di un bar) non avrebbero giustificato la gravità attribuita; (3) chiede l'applicazione dell'istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo introdotto dall'art. 20-bis d.lgs. 150/2022, invocando la disciplina transitoria
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che una sola misurazione alcolimetrica è idonea a provare il reato se è corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti: la Corte d'appello aveva considerato il tasso pari a 2,09 g/l unitamente a segni quali notevole difficoltà di deambulazione, andatura barcollante e frasi sconnesse. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura sulla tenuità, avendo il giudice di merito motivato la valutazione in relazione al rischio concreto (vicinanza a esercizio pubblico in orario di apertura, lieve urto con auto parcheggiata, strada tortuosa). Sul terzo motivo ha escluso l'applicabilità immediata della sostituzione da parte della corte d'appello (questa si era pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma), ma ha richiamato la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) che consente, una volta formato il giudicato, di chiedere al giudice dell'esecuzione la sostituzione della pena detentiva non superiore a quattro anni; pertanto il ricorso è stato rigettato e il condannato è stato condannato al pagamento delle spese
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies
La Corte ha ritenuto configurato il reato sulla base della misurazione alcolimetrica (2,09 g/l) integrata da elementi sintomatici; una sola misurazione è sufficiente se corroborata da sintomi desumibili dagli atti
codice penale, art. 131-bis (particolare tenuità del fatto)
L'esclusione della particolare tenuità deve essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto e al grado di pericolo concreto; la mera sussistenza degli elementi del reato non è automatica giustificazione della tenuità
d.lgs. 23 settembre 2022, n. 150 (riforma 'Cartabia'), art. 20-bis e art. 95
L'art. 20-bis introduce il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva; l'art. 95 stabilisce disposizioni transitorie: le nuove norme più favorevoli si applicano ai procedimenti pendenti in primo grado o in appello alla data di entrata in vigore, e per i procedimenti pendenti in Cassazione consente al condannato, dopo la formazione del giudicato, di chiedere al giudice dell'esecuzione la sostituzione della pena
Disciplina le pene sostitutive; la riforma ha modificato il Capo III per introdurre e regolamentare, tra l'altro, il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva
D.M. Lavoro 30 luglio 2008 (Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica)
La tabella ha funzione informativa/preventiva e non costituisce prova legale vincolante; non può sostituire la valutazione probatoria basata sugli atti e sui sintomi concreti rilevati
Massime di principio
- Una singola misurazione alcolimetrica può essere prova valida se è adeguatamente corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti: il giudice di merito valuta la congruenza complessiva tra valore strumentale e sintomi
- La tabella ministeriale dei sintomi (D.M. Lavoro 30/07/2008) ha valore indicativo e informativo ma non costituisce prova legale vincolante né sostituisce la valutazione probatoria del giudice
- Per l'applicabilità dell'esimente della particolare tenuità (art. 131-bis) è necessaria una valutazione concreta e motivata del pericolo risultante dalle modalità di commissione: la mera presenza degli elementi costitutivi del reato non esclude automaticamente la non punibilità per tenuità
- Le modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) possono applicarsi ai procedimenti non definiti al momento dell'entrata in vigore; se la sentenza di appello è stata pronunciata prima della riforma ma il procedimento era in Cassazione alla data di entrata in vigore, il condannato potrà, a giudicato formato, presentare istanza al giudice dell'esecuzione per la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità
- In impugnazioni penali è spesso inammissibile sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito senza coglierne la ratio: i motivi che non affrontano la ratio decidendi sono generalmente respinti
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