Cassazione Penale, Sentenza n. 51585/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di furto di energia elettrica (fatto del 7/2/2020) ritenendo tardiva e quindi illegittima la contestazione suppletiva, formulata dal pubblico ministero in udienza, dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (essendo l'energia un bene destinato a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio in base alla riforma del d.lgs. n. 150/2022. Il Tribunale aveva equiparato impropriamente il termine per proporre la querela con il termine di prescrizione, escludendo la legittimità della nuova contestazione per presunta tardività rispetto al termine di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata l'equiparazione operata dal Tribunale tra procedibilità e prescrizione e ha affermato che, ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. e della giurisprudenza consolidata, il pubblico ministero ha il potere (e il dovere) di formulare contestazioni suppletive in dibattimento, comprese circostanze aggravanti che mutano il regime di procedibilità, indipendentemente dal decorso del termine per la proposizione della querela. Il giudice del merito doveva esaminare la nuova imputazione rimodulata e decidere sulla responsabilità; non poteva precludere d'ufficio la contestazione per presunta tardività. Per tale illegittimità della sentenza (nullità relativa alla formulazione dell'imputazione), la Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa in diversa composizione per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 625, n. 7, cod. pen.
Individua l'aggravante per i reati commessi su beni destinati a pubblico servizio; la contestazione suppletiva di tale aggravante può mutare il regime di procedibilità rendendo il reato perseguibile d'ufficio.
art. 517, cod. proc. pen.
Regola la contestazione di circostanze aggravanti in dibattimento; secondo la Corte il pubblico ministero è legittimato ad effettuare contestazioni suppletive in udienza anche se gli elementi erano già acquisiti in fase di indagine e indipendentemente dal decorso del termine per la querela.
art. 516, cod. proc. pen.
Disciplina le "nuove contestazioni" e la modifica dell'imputazione in dibattimento; la Corte ricorda che tale potere è del pubblico ministero e non richiede il consenso dell'imputato né autorizzazione del giudice, purché sia rispettato il diritto di difesa.
d.lgs. n. 150/2022, art. 85
art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Riferimento alla modifica normativa che ha reso alcuni furti perseguibili a querela o d'ufficio; la Corte ha chiarito che l'eventuale decorso del termine previsto dall'art. 85 non impedisce al PM di contestare in dibattimento un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
art. 112 Cost.
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: utilizzato per affermare il carattere imperativo del potere/dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale e di adeguare l'imputazione in dibattimento.
artt. 178 e 179, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla nullità per la formulazione dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che la preclusione illegittima della contestazione suppletiva integri una nullità che giustifica l'annullamento senza rinvio della sentenza.
Massime di principio
- Il pubblico ministero ha il potere (e spesso il dovere) di formulare contestazioni suppletive in dibattimento, incluse circostanze aggravanti, anche se gli elementi a fondamento della nuova contestazione erano già noti prima dell'apertura del dibattimento.
- Il termine per proporre la querela e il termine di prescrizione sono istituti distinti e non devono essere equiparati: la scadenza della querela non limita automaticamente la possibilità, in dibattimento, di modificare l'imputazione tramite contestazione suppletiva.
- Quando la contestazione suppletiva modifica il regime di procedibilità (es. rende il reato perseguibile d'ufficio), il giudice non può ritenere la nuova contestazione "tardiva" e precluderne l'esame: il giudicante deve invece decidere sulla nuova imputazione e sulla responsabilità dell'imputato.
- Se il giudice impedisce illegittimamente l'esercizio, da parte del PM, dell'azione penale modificata tramite contestazione suppletiva, la sentenza può essere annullata per nullità insorta nella formulazione dell'imputazione e il processo rimandato ad altro collegio per il prosieguo.
- L'imputato, dinanzi a contestazioni suppletive che comportino mutamenti rilevanti del quadro processuale, conserva gli strumenti difensivi (richiesta di termini, prove, riti alternativi) e il giudice deve garantire il rispetto del contraddittorio e delle garanzie processuali.
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