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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51582/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Abbruzzo ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva dichiarato responsabile, per colpa e con violazione delle norme sulla circolazione (art. 140 c.d.s.), dell'omicidio stradale di Giuseppe Chiarella e delle lesioni personali di Daniela Filippis (art. 589-bis c.p.). Lamentava: difetto/omessa motivazione e apoditticità sulle ragioni della ritenuta violazione delle norme stradali nonostante la vicenda fosse avvenuta in una sfilata dimostrativa su strada chiusa; errata qualificazione della fattispecie sotto il 589-bis anziché il 589 ordinario; mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 589-bis, 7° comma per presunta colpa della vittima (Chiarella); errore nella valutazione e quantificazione della sanzione amministrativa accessoria (revoca patente invece di sospensione) successivamente alla sentenza Corte Cost. n. 88/2019; e rilievo, secondo il ricorrente ingiustificato, di una circostanza aggravante (art. 589, comma 4 c.p.) non formalmente contestata e non bilanciata con le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità/infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse presente, coerente e percettibile: la chiusura della strada non escludeva l'obbligo di rispetto delle norme del codice della strada in quanto l'evento era una sfilata dimostrativa e non la gara vera e propria; è stata esclusa la colpa della vittima (Chiarella) e quindi non riconosciuta l'attenuante invocata; la revoca della patente è stata giustificata con riferimento alla gravità del pericolo futuro (art. 218 c.d.s.), considerando la condotta del conducente (perdita di controllo a circa 70 km/h, velocità non compatibile con la sfilata); la Corte ha rilevato errori formali nella indicazione numerica degli articoli/commi (confusione tra art. 589 e 589-bis e tra comma quarto e ottavo) ma ha ritenuto sostanzialmente corretto l'accertamento che si trattava di un concorso formale di reati ai sensi dell'art. 589-bis, comma ottavo (medesima condotta cagiona morte e lesioni), con aumento della pena nei limiti previsti e successive riduzioni per attenuanti generiche e rito. È stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    La Corte ha ricondotto la fattispecie al 589-bis: si è trattato di omicidio stradale connesse lesioni, e, per il caso in cui la stessa condotta abbia cagionato più reati (morte e lesioni), è applicabile l'aumento previsto dal comma ottavo. È stata altresì richiamata la previsione del comma settimo relativa a possibili attenuanti (che tuttavia non sono state riconosciute per la condotta della vittima nel caso concreto).

  • art. 589 cod. pen. (omicidio)

    L'art. 589 è stato citato come riferimento erroneo dai giudici di merito in alcuni passaggi e dal ricorrente in parte dei motivi; la Cassazione ha chiarito che la fattispecie integra l'omicidio stradale (589-bis) e non l'art. 589 ordinario, rilevando la confusione numerica ma mantenendo valido il giudizio sostanziale.

  • art. 140 cod. strada

    Richiamato come norma sulla disciplina della circolazione violata (causa della responsabilità colposa): la Corte ha ritenuto che il rispetto delle norme stradali era comunque dovuto nella sfilata dimostrativa su strada chiusa.

  • art. 218 cod. strada

    Utilizzato per giustificare la revoca della patente: la Corte ha valutato la gravità del pericolo derivante dalla probabilità di ulteriore circolazione pericolosa, ai sensi di art. 218 c.d.s., come parametro rilevante per la sanzione amministrativa accessoria (revoca) e non si è limitata all'applicazione automatica della sospensione prevista dalla consultazione della Corte Costituzionale.

  • art. 133 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente come parametro per la commisurazione della pena; la Corte ha però ritenuto pertinente, per la sanzione amministrativa accessoria, il riferimento ai parametri di cui all'art. 218 c.d.s. e non una mera applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. per la pena principale.

  • art. 590-quater cod. pen.

    Citato dal ricorrente per sostenere il divieto di bilanciamento di circostanze eterogenee; la Corte ha osservato che la doglianza era irrilevante perché qui non si trattava di applicazione di una circostanza aggravante ma di un concorso formale (art. 589-bis, comma ottavo), quindi il divieto invocato non era pertinente.

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato per spiegare che non si era in presenza di una circostanza aggravante da bilanciare con attenuanti eterogenee, ma di istituto diverso (concorso formale di reati) che giustifica l'aumento di pena previsto dall'art. 589-bis, comma ottavo.

Massime di principio

  • La chiusura al traffico di una strada per una manifestazione non esonera automaticamente i conducenti dall'obbligo di rispettare le norme del codice della strada: va verificata la natura dell'evento (sfilata dimostrativa vs fase di gara) e se terzi erano presenti.
  • Per ottenere l'attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7, è necessario provare la concreta colpa concorrente della vittima; la semplice presenza al limite della carreggiata non è di per sé idonea a riconoscere l'attenuante se il soggetto esercitava un compito (es. moderare la velocità).
  • Quando con una sola condotta colposa si cagiona la morte di una persona e lesioni ad altra, la fattispecie può rientrare nel meccanismo di aumento previsto dall'art. 589-bis (concorso formale), non in una circostanza aggravante autonoma: la corretta qualificazione sostanziale prevale su errata indicazione numerica degli articoli.
  • Errori formali nella indicazione di articoli o commi (es. confusione tra 589 e 589-bis o tra comma quarto e ottavo) non invalida la decisione se la ricostruzione sostanziale dei fatti e l'applicazione delle norme sono coerenti e rientrano nei limiti edittali.
  • La revoca o sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria deve essere valutata sul concreto pericolo derivante dalla condotta (art. 218 c.d.s.); a seguito di pronunce costituzionali è necessario considerare i parametri applicabili, ma la scelta tra revoca e sospensione può essere motivata con riferimento alla gravità del pericolo e delle modalità di condotta.
  • In Cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: doglianze che non colgono o non affrontano il percorso logico-giuridico della decisione sono inammissibili.

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