Cassazione Civile, Ordinanza n. 18773/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo di un conto corrente intestato a una società poi fallita, ingiunto in solido ai fideiussori. I fideiussori hanno proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. sostenendo che la notifica del decreto ingiuntivo fosse nulla o comunque irregolare perché eseguita presso l’indirizzo indicato nel contratto di fideiussione e non presso la successiva residenza anagrafica. In appello, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’opposizione tardiva perché non era stata provata in modo univoco la mancata tempestiva conoscenza del decreto e la conseguente impossibilità di proporre opposizione nei termini. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 139 c.p.c. e 47 c.c. per avere la notifica seguito il Comune/indirizzo contrattualmente indicato anziché quello della residenza; 2) nullità della sentenza e vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà, contestando la valorizzazione dell’elezione di domicilio contenuta nel contratto; 3) violazione dell’art. 650 c.p.c. sul presupposto dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva; 4) violazione degli artt. 2943, comma 4, c.c. e 1264 c.c. in tema di prescrizione e interruzione del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla notifica perché la Corte d’appello aveva correttamente applicato i principi secondo cui le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo e, quando la notifica è eseguita ex art. 140 c.p.c. nel luogo indicato dall’interessato, si presume la dimora del destinatario, con onere di chi contesta la notifica di provare il contrario. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e non apparente. È stato poi dichiarato inammissibile anche il motivo sull’opposizione tardiva, perché per l’art. 650 c.p.c. non basta la mera irregolarità della notifica: occorre provare che, a causa di tale irregolarità, l’ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto e non abbia potuto opporsi nei termini. Il quarto motivo, sulla prescrizione, è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per contestare la notifica; la Corte ribadisce però che, in presenza di altri elementi, conta il luogo effettivo di dimora del destinatario e non solo la residenza formale
se la notifica è eseguita in tale forma nel luogo indicato dall’interessato, si presume la dimora del destinatario; chi contesta la notifica deve provare che quel luogo non era collegato al destinatario
la residenza anagrafica ha valore presuntivo e può essere superata da elementi probatori contrari
invocato per lamentare nullità/illogicità della motivazione; la Corte esclude il vizio perché la motivazione non era apparente
richiamato dai ricorrenti in tema di nullità processuali; la Corte non ravvisa alcuna nullità
l’opposizione tardiva è ammissibile solo se l’ingiunto prova non solo l’irregolarità della notifica, ma anche la mancata tempestiva conoscenza del decreto e l’impossibilità di opporsi nei termini
motivo assorbito; era richiamato per sostenere l’efficacia interruttiva della notifica nei confronti dei debitori
motivo assorbito; richiamato in tema di efficacia della comunicazione/interruzione rispetto ai debitori
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Le risultanze anagrafiche sul luogo di residenza hanno valore solo presuntivo e possono essere superate da elementi concreti che dimostrino la diversa dimora abituale del destinatario.
- Quando la notifica è eseguita nel luogo indicato dalla parte in un contratto, anche mediante il procedimento ex art. 140 c.p.c., si presume la riferibilità di quel luogo al destinatario; chi eccepisce la nullità della notifica deve provare la mancanza di un effettivo collegamento con quel luogo.
- L’elezione di domicilio pattizia non ha carattere esclusivo salvo espressa volontà contraria; gli atti relativi al rapporto possono essere validamente inviati anche a un diverso indirizzo riferibile alla parte.
- L’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo richiede non solo la prova dell’irregolarità della notifica, ma anche la prova specifica che tale irregolarità abbia impedito la tempestiva conoscenza del decreto e la proposizione dell’opposizione nei termini.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia meramente apparente o obiettivamente incomprensibile; non basta la sola contestazione del merito dell’apprezzamento probatorio del giudice di merito.
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