Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33655/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società commerciale)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso per far accertare, da un lato, la non contraffazione e l'assenza di concorrenza sleale in relazione ai marchi di una società operante nel settore delle calzature femminili e, dall'altro, in via riconvenzionale, la contraffazione a danno della società titolare di marchi nel settore dell'abbigliamento maschile e accessori, nonché la concorrenza sleale. In primo grado il Tribunale di Milano aveva ritenuto che i marchi della società attrice non contraffacessero quelli della controparte e aveva respinto le domande riconvenzionali, valorizzando la natura debole dei marchi anteriori della ricorrente e l'assenza di prova di una notorietà qualificata dei marchi di fatto invocati. In appello la decisione era stata confermata: la Corte territoriale aveva escluso l'esistenza di una vera e propria famiglia di marchi, perché non era emerso un nucleo fondamentale comune riprodotto in modo costante, aveva ritenuto che i segni della ricorrente fossero deboli, e aveva escluso la confondibilità complessiva tra i segni, anche alla luce della diversa percezione visiva, dell'aggiunta di elementi distintivi e del diverso pubblico di riferimento. Con il ricorso per cassazione la società soccombente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione dell'art. 20 c.p.i. e omessa motivazione ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel negare la sussistenza di una famiglia di marchi e nel subordinare la relativa tutela alla notorietà dei segni, mentre sarebbe sufficiente la prova dell'uso di un numero di marchi idoneo a costituire una serie e, secondo la ricorrente, anche marchi composti da lettere potrebbero integrare una famiglia di marchi; con il secondo, violazione dell'art. 20, lett. b), c.p.i., censurando l'approccio al rischio di confusione, che avrebbe dovuto essere globale e fondato anche sulla possibile associazione mentale tra i segni, nonché sulla percezione del pubblico e sull'uso concreto dei marchi, e non sulla sola constatazione che il logo non fosse noto alla maggior parte degli intervistati. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e della confondibilità dei segni, già esaminate in modo motivato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi in tema di famiglia di marchi e di rischio di confusione, svolgendo una valutazione di fatto congrua e motivata, non sindacabile in sede di legittimità nei termini prospettati dalla ricorrente. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, dando altresì atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 c.p.i.

    La norma è richiamata come parametro della tutela del marchio e della valutazione della confondibilità; la Corte ribadisce che la verifica del rischio di confusione e della presunta famiglia di marchi richiede un accertamento concreto, fondato anche sull'uso effettivo e sull'elemento comune distintivo.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato per lamentare omissione motivazionale, ma la Corte esclude il vizio, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse presente, coerente e sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso formalmente prospettato come violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è respinta perché la motivazione della corte territoriale non era mancante.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibili i motivi perché la decisione impugnata è conforme ai principi di diritto consolidati e non presenta errori di diritto rilevabili in sede di legittimità.

  • art. 20, lett. b), c.p.i.

    Richiamato per il giudizio di confondibilità tra marchi e per il rischio di associazione; la Corte conferma che tale valutazione va compiuta globalmente, ma non può prescindere dagli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La configurabilità di una famiglia o serie di marchi presuppone l'esistenza di un elemento distintivo comune costante, riprodotto integralmente nei diversi segni, con aggiunte grafiche o denominative solo differenzianti; non basta una generica somiglianza tra marchi appartenenti allo stesso titolare.
  • Per la tutela della famiglia di marchi è necessario provare l'uso effettivo sul mercato di tutti i marchi della serie o, quanto meno, di un numero sufficiente di essi tale da farli percepire come insieme coerente dal pubblico di riferimento.
  • La mera allegazione di una famiglia di marchi non è di per sé sufficiente a fondare la confondibilità di un segno successivo: occorre sempre una verifica concreta del rischio di associazione o di confusione in relazione ai singoli segni e al loro contesto d'uso.
  • Il giudizio di confondibilità tra marchi, specie se il marchio anteriore è debole, deve essere complessivo e tener conto degli elementi visivi, fonetici e della percezione del pubblico; tuttavia, in sede di legittimità non è consentito sostituire tale apprezzamento di merito con una nuova lettura delle prove.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio: se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica, la censura è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.